Ordinanza del 2 luglio 2025 – Giudice di Pace di Catania: rigetto della convalida dell’espulsione per violazione degli artt. 5, comma 6, e 19 TUI, art. 8 CEDU e principi costituzionali sull’unità familiare
Con provvedimento del 2 luglio 2025, il Giudice di Pace di Catania ha rigettato la richiesta di convalida dell’espulsione di un cittadino cinese, disposta dal Prefetto e dal Questore di Catania. La decisione si fonda su un’ampia valutazione giuridica e personale, che ha evidenziato il radicamento ultratrentennale del ricorrente in Italia, la sua convivenza con familiari regolarmente soggiornanti e la presentazione di un’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, archiviata dalla Questura senza preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Il Giudice ha richiamato il combinato disposto dell’art. 16, comma 3, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), sottolineando la tutela sovranazionale del diritto all’unità familiare. Ha inoltre valorizzato l’interpretazione della Corte di Strasburgo e della Corte di Cassazione (Sez. Un. n. 24413/2021), che riconoscono il diritto al rispetto della vita privata e familiare come parte integrante dei diritti fondamentali tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione italiana.
In diritto interno, il Giudice ha fatto riferimento agli artt. 5, comma 6, e 19 del Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. 286/1998), ritenendo che nel caso concreto sussistano i requisiti di non espellibilità. Ha inoltre richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 13, comma 2-bis, TUI può applicarsi anche agli stranieri con legami familiari in Italia, non solo a chi abbia richiesto il ricongiungimento.
Infine, ha escluso che i precedenti penali del ricorrente – di natura economico-commerciale – costituiscano ostacolo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell’art. 4, comma 3, TUI.
