Decreto-Legge n. 100 – Governo della Repubblica – 12 giugno 2026 – Attuazione del Patto UE sulla migrazione e l’asilo – Riforma delle procedure in frontiera – Nuove misure di trattenimento e alternative – Modifiche al D.Lgs. 25/2008 e al D.Lgs. 142/2015 – Istituzione dell’ufficio per il processo stralcio.
ll provvedimento in esame, emanato per l’indispensabile adeguamento dell’ordinamento interno al Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024, introduce una penetrante novella legislativa che incide trasversalmente sul D.Lgs. 142/2015 e sul D.Lgs. 25/2008. Il legislatore ha profondamente rimodulato l’architettura del sistema di accoglienza, prevedendo all’atto della registrazione l’emissione di un documento nominativo e, nell’ipotesi di limitazione della libertà personale, il rilascio di un attestato nominativo certificante la qualità di richiedente asilo. Di preminente rilievo è l’introduzione dell’autorizzazione a risiedere in un luogo specifico, un provvedimento direzionale adottato dal prefetto per stringenti ragioni di ordine pubblico o per neutralizzare l’eventuale rischio di fuga, la cui inosservanza si riflette direttamente sull’erogazione delle misure materiali di accoglienza. Il menzionato rischio di fuga viene ora tipizzato normativamente attraverso indici rivelatori, tra i quali figurano il difetto di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio, l’inottemperanza ai provvedimenti espulsivi e il diniego di sottoposizione ai prescritti rilievi fotodattiloscopici. Su tale scorta, le ordinarie garanzie afferenti alla libertà personale subiscono una contrazione a fronte dell’estensione del trattenimento del richiedente, concepito quale strumento coercitivo per deliberare sul diritto di ingresso nel rigoroso contesto delle procedure di asilo alla frontiera, applicabile per una durata massima e insuperabile di dodici settimane. Qualora il questore lo ritenga idoneo, tale istituto può essere surrogato da specifiche misure alternative al trattenimento, quali la consegna del passaporto o l’obbligo di dimora monitorato mediante strumentazioni elettroniche.
Sul versante strettamente procedimentale, la riforma recepisce le direttrici del Regolamento (UE) 2024/1348, ridisegnando le scansioni della registrazione e della formalizzazione dell’istanza per accelerare i tempi processuali. La procedura accelerata in frontiera si erge a fulcro operativo della gestione dei flussi migratori, imponendo alla Commissione territoriale l’adozione e la comunicazione della pronuncia entro lo stringente termine di quattro settimane. Concomitantemente, il regime delle impugnazioni subisce un severo riassetto: se da un lato la proposizione del ricorso avverso il diniego sospende di norma l’efficacia esecutiva del provvedimento, nelle fattispecie di frontiera il ricorrente è gravato dall’onere di formulare un’espressa autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale, sulla quale l’autorità giudiziaria si pronuncia con decreto motivato in tempi compendiati. In aderenza al Regolamento (UE) 2024/1356, il testo normativo impone inoltre che le autorità di pubblica sicurezza espletino le preliminari operazioni di identificazione, i rilievi segnaletici e gli inderogabili controlli sanitari attivando la tempestiva misura del fermo per accertamenti, la cui durata massima è contingentata a settantadue ore e la cui indispensabile convalida viene demandata alla competenza funzionale del giudice di pace nel pieno rispetto del contraddittorio camerale.
Per scongiurare la paralisi della giurisdizione e deflazionare il gravoso contenzioso pendente, il legislatore ha decretato l’immediata istituzione dell’ufficio per il processo stralcio incardinato presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione dei vari Tribunali. Tale inedita articolazione , destinata a operare in composizione monocratica, è preposta alla definizione esauriente di tutti i procedimenti già instaurati e pendenti alla data dell’11 giugno 2026, avvalendosi del necessario supporto funzionale dei giudici onorari di pace ai quali il giudice togato delega l’adozione dei provvedimenti definitori, con una vigenza estesa sino al 31 ottobre 2029. L’impianto riformatore si completa infine sancendo la totale interoperabilità del sistema informatico nazionale con l’infrastruttura Eurodac per la trasmissione capillare dei dati biometrici, delineando così un corpus normativo che mira a bilanciare la perentoria salvaguardia dello spazio di sicurezza europeo con i vincoli dell’ordinamento internazionale in materia di asilo.
