Tribunale Ordinario di Roma – Ordinanza ex art. 700 c.p.c. R.G. 8945/2026 – 11/09/2026 – Riqualificazione della domanda in ricongiungimento familiare – Interpretazione estensiva delle disponibilità economiche ex art. 29 T.U.I. – Ordine di rilascio del visto in assenza di nulla osta – Preminenza del superiore interesse del minore.
l Tribunale Ordinario di Roma ha di recente accolto un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., ordinando al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale il tempestivo rilascio di un visto d’ingresso per ricongiungimento familiare in favore di tre minori stranieri. La complessa vicenda processuale trae origine dall’esodo forzato di un nucleo familiare palestinese dalla Striscia di Gaza verso l’Egitto; successivamente, la madre, titolare in Italia di un regolare permesso di soggiorno per motivi di studio, ha invocato la tutela giurisdizionale cautelare per consentire l’ingresso nel territorio nazionale dei figli, in ragione della gravissima compromissione dei loro diritti fondamentali nel Paese di transito. L’Autorità Giudiziaria, operando un’accurata riqualificazione della domanda originariamente prospettata come richiesta di visto umanitario, ha correttamente inquadrato la fattispecie nell’alveo del diritto all’unità familiare disciplinato dagli artt. 28 e 29 del d.lgs. 286/1998.
Nello scrutinare il fumus boni iuris, l’organo giudicante ha condotto una rigorosa ed evolutiva disamina del requisito reddituale sancito dall’art. 29, comma 3, lett. b) del Testo Unico dell’Immigrazione. A fronte di un preavviso di rigetto formulato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, fondato sull’asserita carenza di documentazione fiscale idonea a certificare un reddito annuo stabile e continuativo, l’ordinanza ha statuito che la solidità economica del richiedente debba essere valutata in senso onnicomprensivo, considerando la totalità delle risorse stabili, regolari e sufficienti a disposizione dell’intero nucleo. In stretta aderenza all’ermeneutica della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e ai dettami teleologici della Direttiva 2003/86/CE, il Tribunale ha chiarito che il perimetro applicativo delle disposizioni nazionali non tollera interpretazioni indebitamente restrittive, dovendo gli Stati membri favorire l’effettività del diritto al rispetto della vita familiare mediante un esame individualizzato e concreto di ciascuna istanza. Sommando i redditi lavorativi attuali e prospettici della ricorrente con le rimesse estere del coniuge e il fattivo supporto logistico-economico dei cittadini italiani ospitanti, la pretesa reddituale è stata ritenuta ampiamente ed efficacemente integrata.
Un profilo di spiccato tecnicismo giuridico si rinviene nell’applicazione del disposto normativo di cui all’art. 30, comma 6, del d.lgs. 286/1998, in combinato con l’art. 20, comma 3, del d.lgs. 150/2011, assetto che conferisce al giudice il potere di ordinare il rilascio del visto d’ingresso anche in assenza del nulla osta prefettizio. L’ordinanza cautelare ha difatti sterilizzato l’inerzia procedimentale dell’Amministrazione, protrattasi ben oltre l’orizzonte temporale dei centocinquanta giorni imposti dalla legge, prendendo atto della conclamata autosufficienza probatoria dei requisiti sostanziali esibiti dalla parte ricorrente.
La sussistenza del periculum in mora ha trovato infine il suo baricentro dogmatico nel principio inderogabile del superiore interesse del minore, cristallizzato a livello convenzionale e ratificato dall’art. 28, comma 3, del d.lgs. 286/1998. L’acclarata e drammatica vulnerabilità della prole, esposta a un persistente rischio umanitario e impossibilitata ad accedere a istruzione, cure mediche essenziali e garanzie basilari a causa del precario status di rifugiati non riconosciuti in Egitto, ha integrato gli inequivocabili estremi del pregiudizio imminente e irreparabile, imponendo la fulminea adozione della misura cautelare atipica atta a scongiurare lesioni irreversibili all’integrità psicofisica dei fanciulli.
