Tribunale per i Minorenni di Firenze – Decreto del 10.09.2026 – Tutela dell’unità familiare – Gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico – Accoglimento dell’istanza del parente entro il quarto grado – Rilievo dell’accudimento vicario – Autorizzazione biennale convertibile.
Il Tribunale per i Minorenni di Firenze si è pronunciato in merito all’applicazione dell’art. 31 del D.Lgs. n. 286/1998, accogliendo l’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale avanzata dalla zia di due minori in tenera età. L’organo giudicante ha statuito come la valutazione di siffatta istanza debba essere costantemente orientata alla tutela del superiore interesse del fanciullo, in stretta e rigorosa aderenza ai dettami sanciti dalla Convenzione di New York del 1989 e dall’art. 8 della CEDU, ponendo quale preminente fulcro ermeneutico l’intangibilità del diritto all’unità e solidarietà familiare. La giurisprudenza di legittimità posta a fondamento della pronuncia ha definitivamente chiarito che l’integrazione del presupposto dei gravi motivi, prodromici alla concessione del titolo, non postula inderogabilmente l’esclusiva sussistenza di un’emergenza contingente o di circostanze eccezionali attinenti alla salute. Tale costrutto normativo ricomprende invero qualsivoglia danno effettivo, concreto e percepibile che, mediante un prudente giudizio prognostico, deriverebbe al minore dall’allontanamento della figura parentale di riferimento, compromettendone in modo severo il complessivo equilibrio psico-fisico o causando un inemendabile sradicamento relazionale.
Nel peculiare e delicato frangente sottoposto al vaglio del Collegio toscano, l’approfondita istruttoria socio-ambientale ha posto in debita luce una seria compromissione delle capacità genitoriali della madre, affetta da una severa depressione post-partum insorta a seguito di una complessa patologia gestazionale e di un difficile parto gemellare prematuro conseguente a procreazione medicalmente assistita. A tale vulnerabilità materna si è intrinsecamente affiancata l’oggettiva impossibilità materiale del padre di sopperire ai carichi di cura domestica, stante l’assorbimento in plurime e gravose mansioni lavorative. Dinanzi a tale patologico quadro familiare, la zia ricorrente ha assunto in via di mero fatto il fondamentale ruolo di figura di accudimento primaria e vicaria, inserendosi a pieno titolo nella mappa dei legami di attaccamento dei minori e garantendo loro la necessaria base sicura per uno sviluppo psico-emotivo armonico. In ossequio all’imprescindibile giudizio di bilanciamento tra le ordinarie rigidità della normativa in materia di immigrazione e le improcrastinabili esigenze di protezione della prole, il Tribunale ha ritenuto pienamente e validamente integrati i requisiti di legge, asserendo che l’eventuale rimpatrio dell’istante cagionerebbe un irrimediabile e traumatico pregiudizio ai nipoti. Il Collegio ha pertanto decretato l’immediata autorizzazione biennale alla permanenza in favore della ricorrente, demandando a quest’ultima la consequenziale regolarizzazione amministrativa e rimarcando formalmente l’odierna convertibilità della predetta autorizzazione in regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in virtù delle novelle introdotte dall’art. 6 del D.Lgs. 286/98 per come modificato dal D.L. n. 130/2020.
