Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza 03/12/2025, n. 31489: è nulla per motivazione apparente la decisione che rigetta la protezione internazionale valutando le condizioni sanitarie di uno Stato diverso da quello di provenienza del richiedente.
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31489 pubblicata il 3 dicembre 2025, ha affrontato un caso di particolare gravità in materia di protezione internazionale e diritto all’integrazione, censurando l’operato del Tribunale di Lecce. La vicenda riguarda un cittadino originario del Gambia, giunto in Italia nel 2015, il quale aveva proposto domanda di protezione reiterata dopo il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, adducendo una grave condizione di vulnerabilità legata a dipendenze da alcol e stupefacenti e a una subita violenza sessuale.
Il nucleo della contestazione risiede in un macroscopico errore di fatto compiuto dai giudici di merito, i quali hanno respinto l’istanza fondando il proprio convincimento su informazioni sul Paese di origine (COI) relative alla Tunisia, anziché al Gambia. Il Tribunale aveva infatti argomentato circa la possibilità per il ricorrente di proseguire i trattamenti di disintossicazione basandosi sull’efficienza del sistema sanitario tunisino, nazione che risultava del tutto estranea alla storia e alla provenienza del richiedente.
I giudici di legittimità hanno ricordato che il riconoscimento della protezione complementare deve scaturire da un esame rigoroso delle condizioni di vulnerabilità del soggetto in comparazione con i legami familiari e sociali nel Paese di effettiva provenienza. La Corte ha stabilito che la valutazione di un Paese terzo errato configura una violazione dei doveri di cooperazione istruttoria e determina una nullità assoluta del provvedimento per motivazione apparente.
Non essendo stati presi in esame né i documenti prodotti dal ricorrente — tra cui le relazioni del SERD e i referti ospedalieri riguardanti lo stupro subito — né la reale situazione sanitaria del Gambia, la Suprema Corte ha cassato il decreto con rinvio. Il Tribunale di Lecce, in diversa composizione, dovrà ora procedere a un nuovo esame che tenga conto della reale area geografica di appartenenza del cittadino straniero e del grado di integrazione lavorativa e sociale da lui raggiunto nel territorio nazionale.
