Tribunale di Perugia, Decreto 24 novembre 2025, R.G. n. 2068/2024 – Protezione sussidiaria – Pakistan – Art. 14 lett. c) D.Lgs. 251/2007 – Violenza indiscriminata
Con decreto del 24 novembre 2025, la Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale del Tribunale di Perugia ha emesso una rilevante pronuncia in tema di protezione sussidiaria, accogliendo il ricorso proposto da un cittadino pakistano avverso il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale. Il Collegio ha incentrato la propria ratio decidendi sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della tutela di cui all’art. 14 lett. c) del D.Lgs. n. 251/2007, ribaltando la valutazione negativa dell’organo amministrativo.
Il percorso argomentativo del Tribunale muove dall’analisi della situazione geopolitica e di sicurezza del Paese di origine. Il giudicante ha ritenuto che le emergenze istruttorie, supportate da fonti internazionali aggiornate (COI – Country of Origin Information), delineassero un quadro di criticità tale da esporre il ricorrente, in caso di rimpatrio, a un pericolo grave e attuale per la propria incolumità. In particolare, il decreto evidenzia come la regione di provenienza e il contesto generale pakistano siano caratterizzati da episodi di violenza che, per la loro natura e frequenza — citando espressamente attacchi missilistici, esplosioni e attentati suicidi anche in sedi istituzionali — integrano gli estremi della violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.
Sul piano strettamente giuridico, la decisione si allinea all’orientamento secondo cui, ai fini della concessione della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c), non è richiesta la prova di una persecuzione individuale ad personam, bensì l’accertamento di un rischio derivante dalla mera presenza del civile in un contesto di conflittualità diffusa. Il Tribunale ha statuito che il livello di violenza documentato è sufficiente a fondare il convincimento che il richiedente rischierebbe di subire minacce gravi alla vita o alla persona, indipendentemente dalla sua specifica storia personale o dalle ragioni che lo hanno indotto all’espatrio, le quali, pur non integrando i requisiti per lo status di rifugiato, legittimano comunque la forma di protezione minore.
