Trib. Torino, Sez. IX Civ. – Sent. 03/12/2025 – Carta di soggiorno permanente – Familiare di cittadino italiano – D.lgs. 30/2007 – Permesso FAMIT – Irretroattività – Diritto soggettivo
Il Tribunale di Torino ha affrontato la questione relativa alla spettanza della carta di soggiorno permanente in favore del coniuge extracomunitario di cittadino italiano cd. “statico”, qualora i requisiti per il consolidamento del diritto di soggiorno siano maturati antecedentemente alle modifiche normative introdotte dal D.L. 69/2023. La controversia originava dalla condotta della Pubblica Amministrazione che, a fronte di un’istanza volta al rilascio del titolo permanente ai sensi degli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 30/2007, aveva invece rilasciato il nuovo permesso di soggiorno denominato “FAMIT” (per familiari di cittadini italiani), disciplinato dal novellato articolo 23, comma 1-bis, del d.lgs. n. 30/2007, ritenendo applicabile la nuova disciplina che esclude i familiari di cittadini italiani “statici” dall’ambito di applicazione della Direttiva 2004/38/CE.
In via preliminare, il Giudice ha ribadito la propria giurisdizione, qualificando la posizione giuridica soggettiva dello straniero come diritto soggettivo pieno e non come interesse legittimo. Trattandosi di materia attinente ai diritti umani fondamentali e al diritto all’unità familiare, l’amministrazione non dispone di discrezionalità amministrativa nel bilanciamento degli interessi, ma è chiamata ad un mero accertamento tecnico dei presupposti di legge. Ne consegue che la controversia è correttamente devoluta alla cognizione del Giudice Ordinario e non del Giudice Amministrativo.
Nel merito, la pronuncia ha accolto il ricorso evidenziando come la nuova disciplina restrittiva non possa trovare applicazione nei confronti di chi abbia già maturato il diritto al soggiorno permanente. Il Tribunale ha rilevato che la ricorrente, regolarmente coniugata e convivente con cittadino italiano dal 2018, aveva conseguito il diritto alla carta di soggiorno permanente per aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni sul territorio nazionale in data antecedente all’entrata in vigore delle nuove norme. L’interpretazione letterale del nuovo art. 23, comma 1-bis, limita l’emissione del permesso di soggiorno nazionale (FAMIT) esclusivamente ai casi di “prima richiesta” o di aggiornamento, non potendo estendersi alle istanze di conversione o rinnovo di titoli già posseduti in qualità di familiare di cittadino UE.
Di particolare rilievo è il passaggio della sentenza in cui si esclude l’operatività del principio tempus regit actum. Sebbene tale principio regoli generalmente l’azione amministrativa, esso non può pregiudicare posizioni di vantaggio già acquisite che abbiano natura di diritto soggettivo. Pertanto, il diniego del titolo di soggiorno permanente e il contestuale rilascio del permesso triennale o quinquennale nazionale si configurano illegittimi laddove vadano a incidere su uno status giuridico già perfezionatosi sotto la vigenza della precedente normativa più favorevole. Il Tribunale ha quindi ordinato il rilascio del titolo di soggiorno permanente ai sensi della normativa eurounitaria recepita dal d.lgs. 30/2007.
