Tribunale di Napoli-Decreto N.15869 del 19 Luglio 2024
Il Tribunale di Napoli, con decreto emesso nell’ambito di istanza sospensiva ai sensi dell’art. 35-bis, comma 3, del D.lgs. 25/2008, ha ritenuto che l’Egitto non possa essere considerato un paese di origine sicuro, nonostante l’inclusione nella relativa lista prevista dal Decreto ministeriale vigente. Il Tribunale ha rilevato l’esistenza di “gravi e circostanziate ragioni” per accogliere l’istanza, basandosi, inter alia, su uno dei motivi addotti dal ricorrente nella richiesta di protezione internazionale: l’obiezione di coscienza al servizio militare obbligatorio e il conseguente timore di sanzioni in caso di rimpatrio.
Tali elementi, alla luce delle fonti consultate, sono stati giudicati idonei a sollevare dubbi circa la sicurezza del paese d’origine, richiedendo quindi un ulteriore approfondimento istruttorio.