Corte Suprema di Cassazione – Sent. N. 18026/2026 – 04/06/2026 – Accompagnamento coattivo alla frontiera – Giudizio di convalida – Manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale – Incompetenza del Giudice di Pace nella valutazione di merito
La pronuncia in esame affronta il tema dell’interferenza tra esecuzione del decreto di espulsione mediante accompagnamento coattivo alla frontiera e manifestazione di volontà di richiedere protezione internazionale da parte del cittadino straniero. La Suprema Corte è stata chiamata a sindacare il decreto con cui il Giudice di Pace aveva convalidato l’ordine del Questore, ritenendo la richiesta protettiva un mero escamotage finalizzato a eludere la misura espulsiva, in virtù della pregressa e prolungata permanenza irregolare dello straniero sul territorio nazionale.
I giudici di legittimità hanno ritenuto fondate le doglianze del ricorrente, chiarendo che lo status di richiedente protezione internazionale si acquisisce fin dal momento della mera manifestazione di volontà, intesa quale comportamento materiale a forma libera, senza che sia necessaria la formale registrazione della domanda da parte dell’autorità
Da tale momento, l’ordinamento riconosce allo straniero un immediato statuto protettivo, che si sostanzia primariamente nel diritto di rimanere sul territorio dello Stato e nella conseguente inespellibilità, fatte salve le rigorose deroghe previste in via tassativa dalla legge.
Ne consegue che il Giudice di Pace, in sede di udienza di convalida, non può operare alcun sindacato di merito sulla strumentalità o infondatezza della domanda di asilo, dovendosi limitare a prendere atto dell’intervenuta manifestazione di volontà dell’interessato . La valutazione in ordine alla natura dilatoria o pretestuosa della richiesta, presentata da un soggetto fermato in condizioni di soggiorno irregolare al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del provvedimento di espulsione, spetta in via esclusiva alla Commissione Territoriale. Quest’ultima, infatti, è l’unico organo deputato a decidere sull’istanza, mediante l’attivazione della procedura accelerata espressamente prevista dal legislatore per tali peculiari fattispecie. Pertanto, il provvedimento di convalida emesso in violazione di tale rigido riparto di competenze risulta viziato da un insanabile errore di diritto, concretizzandosi in un’indebita delibazione che compromette le garanzie procedurali previste dalla normativa interna ed eurounitaria a tutela dei diritti fondamentali dello straniero.
