Mar. Apr 22nd, 2025

Corte di Cassazione. Ordinanza N.23731 del 4 Settembre 2024. Il Console ha il potere di adottare misure a tutela dei minori ivi compresa la nomina di un tutore internazionale

Corte Di Cassazione – Ordinanza N.23731/24 – Poteri consolari – Misure di protezione a tutela dei minori – Convenzione di Vienna del 1996 – L.47 del 2017 – Convenzione Aja del 1961 – L.N.64 del 1994 – Nomina tutore internazionale – Competenza consolare – Nozione di minore accompagnato e non accompagnato

Il Supremo Collegio, in seno alla presente ordinanza, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

In tema di procedimenti per l’adozione di misure di protezione nei
confronti di minori stranieri non accompagnati, il Console dello Stato di
provenienza del minore, che intervenga in giudizio per far accertare che non
si tratta di minore straniero non accompagnato, per avere egli provveduto
a nominare un tutore internazionale allo stesso, esplica una funzione
consolare previste dalla Convenzione di Vienna del 1963, che gli consente
di richiedere, in caso di contestazioni, il riconoscimento della nomina
effettuata, come previsto dall’art. 67, comma 3, l. n. 218 del 1995,
applicabile, quale legge nazionale sulla procedura, in virtù degli artt. 23 e
24 della Convenzione dell’Aja del 1996, ratificata con l. n. 101 del 2015,
senza che tale intervento modifichi la disciplina del procedimento, comprese
le impugnazioni, in cui l’intervento è operato.»
«L’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere
proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata
qualificata dal giudice, sicché, laddove sia avviato un procedimento a tutela
di minore straniero, considerato minore straniero non accompagnato
(MSNA), il provvedimento collegiale adottato dal Tribunale per i minorenni
a chiusura del procedimento, con il quale sia confermata la nomina del
tutore e siano date disposizioni per l’affidamento e il collocamento del
minore, è reclamabile davanti alla Corte d’appello e la statuizione di
quest’ultima è ricorribile per cassazione
“.

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