Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, Sentenza n. 10914/2025 del 10 febbraio 2026 – Assenza di provvedimento motivato di trasferimento – Violazione del principio di territorialità ex art. 14 T.U.I. – Lesione del diritto alla vita privata e familiare – Trattamenti degradanti mediante uso di fascette contenitive – Responsabilità extracontrattuale del Ministero dell’Interno
La controversia in esame trae origine dal trasferimento coattivo di un cittadino straniero dal Centro di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.) di Gradisca d’Isonzo alla struttura di Gjader, in Albania, in assenza di una preventiva comunicazione formale e di un provvedimento scritto e motivato. Il ricorrente, stabilmente inserito nel territorio nazionale da diciannove anni e genitore di figli minori affidati ai nonni, ha eccepito la violazione della libertà personale e del diritto alla vita privata e familiare, lamentando altresì l’impiego di modalità di trasporto degradanti, consistenti nella legatura dei polsi con fascette contenitive per l’intera durata del tragitto, protrattosi per circa venti ore. L’Amministrazione resistente ha difeso la legittimità dell’operato sulla scorta del Protocollo Italia-Albania e della legislazione di ratifica, sostenendo l’insussistenza di un obbligo di adozione di un atto amministrativo per i trasferimenti tra centri aventi le medesime funzioni e giustificando le misure restrittive con esigenze di sicurezza.
Il Tribunale, nel vagliare la pretesa risarcitoria, ha preliminarmente ribadito che il trattenimento dello straniero, comportando un assoggettamento fisico all’altrui potere, incide direttamente sulla sfera della libertà personale garantita dall’art. 13 della Costituzione e dall’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Tale tutela costituzionale e unionale si estende necessariamente alla fase del trasferimento, che deve svolgersi nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e buona fede che informano l’azione amministrativa. In forza dell’obbligo di procedimentalizzazione sancito dalla legge n. 241 del 1990, ogni interferenza con i diritti fondamentali deve essere supportata da un provvedimento espresso, che consenta al soggetto passivo di conoscere la destinazione e le ragioni dello spostamento.
Nel merito, il Collegio ha rilevato l’illegittimità della condotta ministeriale per la totale carenza di un atto motivato, ritenendo inaccoglibile l’eccezione dell’Amministrazione circa l’insussistenza di una previsione normativa specifica. L’assenza di un provvedimento ha precluso la verifica del rispetto del principio di territorialità e la necessaria ponderazione dei legami familiari del trattenuto, determinando una lesione del diritto all’autodeterminazione e alla dignità della persona. Le modalità di esecuzione, caratterizzate dall’uso generalizzato di mezzi di contenzione fisica in assenza di documentate condotte di resistenza specifica, sono state giudicate sproporzionate e contrarie al divieto di trattamenti inumani o degradanti.
Sotto il profilo della responsabilità, il Tribunale ha ravvisato la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa in capo all’Amministrazione, ravvisabile nella violazione delle regole di cautela e dei doveri di trasparenza procedimentale. Il pregiudizio non patrimoniale subito dal ricorrente, derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, è stato ritenuto provato in via presuntiva sulla base della gravità dell’incidenza sulla libertà individuale e sulla vita privata. Per l’effetto, l’autorità giudiziaria ha condannato il Ministero dell’Interno al risarcimento del danno, liquidato in via equitativa, accertando la responsabilità extracontrattuale per le condotte lesive poste in essere durante l’esecuzione della misura del trattenimento.
