L’esegesi della Sentenza n. 29593, pubblicata il 10 novembre 2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, impone una riflessione dottrinale di ampio respiro, capace di declinare il rapporto tra la potestà legislativa nazionale e la resistenza dei nuclei essenziali dei diritti umani protetti da fonti sovraordinate. Il cuore del rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Venezia riguardava l’apparente vuoto normativo generato dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 20 del 2023, il quale ha soppresso i riferimenti espliciti alla tutela della vita privata e familiare dello straniero all’interno dell’art. 19 del Testo Unico Immigrazione. Tuttavia, la Suprema Corte, con un’operazione ermeneutica di elevatissima raffinatezza dogmatica, ha sancito che tale abrogazione non ha affatto determinato il venir meno della tutela della personalità dello straniero, poiché il sistema continua a poggiare sul rinvio ineludibile agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano.
La decisione della Corte si fonda sulla ricostruzione della protezione complementare come un istituto necessario a garantire un surplus di tutela rispetto agli standard minimi del diritto dell’Unione Europea. Essa viene definita come il necessario completamento del diritto d’asilo costituzionale sancito dall’art. 10, terzo comma, della Costituzione. In questa prospettiva, la protezione complementare non è una concessione surrettizia, ma un diritto soggettivo perfetto che scaturisce direttamente dal precetto costituzionale e si colloca in seno all’apertura amplissima della Carta verso i diritti fondamentali dell’uomo. L’interprete deve quindi guardare all’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 come a una norma di rinvio dinamico che recepisce l’art. 8 della CEDU e gli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, rendendo la tutela della vita privata un elemento permanente dell’ordinamento, impermeabile alle oscillazioni delle riforme legislative ordinarie.
Un passaggio fondamentale della motivazione riguarda il superamento della distinzione tra settled migrants e stranieri irregolarmente presenti. La Corte di Cassazione chiarisce che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo non intende escludere la tutela per chi sia privo di un titolo di soggiorno regolare, ma utilizza la precarietà della permanenza come un criterio per modulare il bilanciamento e misurare la proporzionalità dell’interferenza statale. Ne consegue che il radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale, qualora sia sufficientemente forte da far ritenere che un allontanamento determinerebbe una violazione del suo diritto alla vita familiare o privata, costituisce un titolo valido per il rilascio del permesso per protezione speciale. Tale radicamento può avvenire anche nel tempo necessario ad esaminare le domande di accesso alle protezioni maggiori (rifugio o protezione sussidiaria), senza che ciò assuma alcun rilievo ostativo.
Il giudizio comparativo richiesto al giudice di merito deve essere condotto con rigore metodologico, evitando automatismi ma rifiutando anche approcci puramente escludenti. La valutazione di proporzionalità deve mettere in comparazione l’integrazione raggiunta in Italia con la gravità delle difficoltà che il richiedente incontrerebbe nel Paese d’origine. A tal fine, assumono rilevanza la durata della presenza, la natura e l’effettività dei vincoli familiari, il grado di integrazione lavorativa e la partecipazione a percorsi di formazione o volontariato. Significativo è il richiamo della Corte alla necessità che tale integrazione sia effettiva e non meramente programmata, richiedendo segni univoci, chiari e concordanti nella direzione intrapresa dallo straniero.
La sentenza delinea, altresì, un limite invalicabile rappresentato dal rispetto delle regole della comunità ospitante. L’integrazione sociale non può essere riconosciuta qualora lo straniero non rispetti i principi fondamentali della società civile o qualora la sua presenza sia contrassegnata dalla commissione di reati sintomatici di una personalità incline all’omesso rispetto della legalità. Tuttavia, laddove non ricorrano prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, l’allontanamento forzato di un soggetto sradicato dal contesto di provenienza che abbia costruito in Italia la propria identità personale configurerebbe un’ingerenza vietata nella vita privata. In definitiva, la Suprema Corte riafferma che la funzione del giudice è quella di far vivere i principi di valore sovraordinato, garantendo un’interpretazione della norma che sia “giusta” perché attenta alla dignità del vivere e ai bisogni reali della persona umana.
L’orientamento espresso dal Supremo Collegio riverbera i suoi effetti anche su due versanti critici del contenzioso migratorio: l’efficacia delle procedure accelerate per i richiedenti provenienti da Paesi di origine sicuri e la tutela rafforzata dei legami familiari con cittadini italiani o dell’Unione Europea. Il dictum origina proprio dal caso di un cittadino senegalese (Paese inserito nell’elenco dei Paesi di origine sicuri) la cui domanda era stata denegata come manifestamente infondata in sede amministrativa in virtù di tale qualifica, chiarendo che la designazione di un Paese come “sicuro” opera come una presunzione relativa (iuris tantum e non iuris et de iure) che non può mai obliterare il dovere del giudice di compiere una valutazione individuale.
Nel contesto della procedura accelerata, l’interfaccia con il nuovo orientamento produce una necessaria neutralizzazione della celerità ostativa. Il fatto che il richiedente provenga da un Paese sicuro e sia sottoposto a ritmi processuali serrati non esonera l’autorità dal valutare il radicamento sociale maturato. Se durante il tempo necessario alla decisione lo straniero ha consolidato legami o percorsi lavorativi effettivi, questi devono essere soppesati nel giudizio di proporzionalità. Emerge così la sostanzialità del rischio di vulnerabilità: anche laddove non sussistano i presupposti per il rifugio o la protezione sussidiaria, il giudice deve verificare se il rimpatrio non comporti comunque una sproporzione incolmabile tra il livello di vita raggiunto in Italia e quello di rientro, a causa di specifiche fragilità personali o dello sradicamento relazionale. Tale prospettiva impone alle difese di superare la presunzione di sicurezza fornendo prove concrete del percorso di integrazione, quali contratti di lavoro e attestazioni di inserimento sociale.
Un ulteriore pilastro della decisione risiede nella trattazione dei legami familiari, specialmente quando questi coinvolgono cittadini italiani o dell’Unione Europea. La Cassazione riafferma che il diritto all’unità familiare, protetto dagli artt. 29, 30 e 31 Cost. e dall’art. 8 CEDU, agisce come una barriera insuperabile all’espulsione, indipendentemente dalle modifiche restrittive del 2023. Nella casistica specifica, la Corte non richiede una convivenza formale o legami di sangue esclusivi, valorizzando invece l’effettività della comunione di vita. La protezione complementare diventa lo strumento per evitare che l’allontanamento forzato provochi una ferita insanabile nel tessuto affettivo di un cittadino europeo, configurando un’interferenza arbitraria dello Stato nella sfera privata. Il bilanciamento tra esigenze di controllo migratorio e diritti familiari deve quindi risolversi attraverso un test di proporzionalità rigoroso: solo ragioni imperative di sicurezza nazionale possono giustificare il sacrificio dell’unità familiare. In assenza di tali elementi, il radicamento familiare dello straniero si traduce in un diritto soggettivo al soggiorno, garantendo che la “ragione di Stato” non prevalga in modo irrazionale sulla dignità dei legami affettivi.
Avv. Giovanni Lombardo
