Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Sentenza 10 novembre 2025, n. 29593: la protezione complementare deve essere garantita qualora l’allontanamento dello straniero determini una violazione del diritto alla vita privata e familiare in presenza di un forte radicamento territoriale.
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affrontato una questione di cruciale importanza per il sistema del diritto dell’immigrazione, chiarendo la portata delle riforme introdotte dal decreto-legge n. 20 del 2023 (cosiddetto Decreto Cutro). Il quesito centrale riguardava la possibilità di riconoscere ancora la protezione complementare per motivi legati alla vita privata e familiare dello straniero, a fronte dell’abrogazione delle norme che tipizzavano tale forma di tutela. I giudici di legittimità hanno stabilito che la rivisitazione legislativa non ha determinato il venir meno della salvaguardia di questi diritti fondamentali, poiché il sistema normativo italiano rimane indissolubilmente vincolato al rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali.
L’ordinanza di rinvio pregiudiziale, sollevata dal Tribunale di Venezia, metteva in luce il rischio che l’eliminazione dei riferimenti espliciti alla tutela della vita privata potesse tradursi in un vuoto di tutela. La Suprema Corte ha tuttavia rigettato una lettura restrittiva, sottolineando che l’integrazione del migrante e il suo radicamento sociale e lavorativo sul territorio nazionale costituiscono elementi che, se sufficientemente forti, impediscono l’allontanamento della persona. Tale divieto di espulsione trova il suo fondamento nell’art. 8 della CEDU e nell’art. 2 della Costituzione, i quali operano come clausole di sistema che riempiono di contenuto la formula elastica della protezione nazionale anche in assenza di una specifica fattispecie legislativa.
Il principio cardine espresso nella sentenza risiede nella necessità di compiere una valutazione di proporzionalità e un bilanciamento caso per caso. Il giudice di merito è chiamato a confrontare la situazione di vulnerabilità che lo straniero subirebbe in caso di rimpatrio con il grado di integrazione lavorativa e relazionale raggiunto in Italia. In questo scrutinio, non assume rilievo ostativo il fatto che il radicamento sia avvenuto durante il tempo necessario per l’esame delle domande di protezione internazionale: lo Stato non può trarre vantaggio dalla durata dei propri procedimenti amministrativi o giudiziari per negare un diritto soggettivo ormai consolidatosi nella realtà fattuale.
Infine, la Corte ha precisato che la protezione della vita privata non è assoluta ma deve essere soppesata con le legittime esigenze di sicurezza nazionale e ordine pubblico. L’integrazione meritevole di tutela è quella che si manifesta attraverso segni univoci di partecipazione alla comunità e, soprattutto, attraverso il rispetto delle regole della società ospitante. In assenza di ragioni di pericolosità sociale, la rottura traumatica di legami familiari o sociali consolidati integra una violazione dei diritti umani fondamentali, rendendo necessario il rilascio di un titolo di soggiorno che garantisca la dignità del vivere e la solidarietà sociale prevista dal dettato costituzionale.
