T.A.R. Veneto, Sez. III – Ord. n. 21/2026 – 15/01/2026 – Diniego misure di accoglienza – Tardività domanda protezione internazionale – Contrasto con Direttiva 2013/33/UE – Disapplicazione normativa interna – Principio di proporzionalità
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, pronunciandosi in sede cautelare, ha affrontato la questione relativa alla legittimità del provvedimento con il quale l’Ufficio Territoriale del Governo ha disposto il diniego delle misure di accoglienza in favore di un richiedente protezione internazionale. La fattispecie oggetto del gravame riguardava un provvedimento prefettizio fondato sulla circostanza che il ricorrente avesse formalizzato l’istanza di protezione oltre il termine di novanta giorni previsto dall’art. 1, comma 2-bis, del d.lgs. n. 142/2015, configurando pertanto una ipotesi di tardività ostativa all’accesso al sistema di accoglienza.
Il Collegio, accogliendo l’istanza cautelare incidentale, ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris in relazione alla necessità di disapplicare la norma interna per contrasto con il diritto dell’Unione Europea. Nello specifico, il Giudice Amministrativo ha rilevato che l’art. 20, paragrafo 2, della Direttiva 2013/33/UE non ricollega al ritardo nella presentazione della domanda di protezione internazionale la sanzione della decadenza o dell’impossibilità di fruire delle misure di accoglienza, limitandosi a prevedere per l’Amministrazione la sola facoltà di ridurre le misure stesse, senza tuttavia escluderle totalmente. La pronuncia ha altresì evidenziato una palese violazione del principio di proporzionalità, il quale deve necessariamente ispirare l’azione amministrativa ai sensi del paragrafo 5 della medesima Direttiva. A ciò si aggiunge, sotto il profilo fattuale, una valutazione sulla dubbia intempestività dell’istanza in relazione all’individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine.
Sotto il profilo del periculum in mora, il Tribunale ha ritenuto che al pregiudizio allegato si possa ovviare mediante la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, ordinando contestualmente all’Amministrazione di procedere al riesame dell’istanza entro il termine di trenta giorni. In attesa della definizione del giudizio e dell’espletamento dell’iter istruttorio, il Collegio ha disposto l’obbligo per la Prefettura di collocare immediatamente il ricorrente in un’apposita struttura ai sensi della normativa vigente, garantendo così la tutela dei diritti fondamentali del richiedente asilo nelle more della trattazione di merito.
