T.R.G.A. Trento, sentenza n. 154/2026 del 21/09/2026 – Difetto di motivazione del provvedimento questorile – Valutazione della pericolosità sociale – Necessità di ponderazione comparativa con il sopravvenuto inserimento lavorativo – Illegittimità del diniego fondato su precedenti penali minorili
ll Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha disposto l’annullamento di un provvedimento questorile di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il diniego opposto dall’Amministrazione si fondava unicamente sulla ritenuta pericolosità sociale del cittadino straniero, desunta da una serie di precedenti penali e sanzioni amministrative risalenti perlopiù alla minore età. I giudici amministrativi hanno statuito che l’ampia discrezionalità amministrativa in capo alla Questura non può in alcun modo essere disancorata da un’adeguata istruttoria. Nel caso di specie, il provvedimento gravato è risultato viziato da un palese difetto di motivazione e da un’insanabile contraddittorietà, in quanto al ricorrente erano già stati precedentemente accordati rinnovi del titolo di soggiorno pur in costanza della medesima situazione penale pregressa.
In stretta aderenza al dettato normativo di cui all’art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 286/1998, il Collegio ha censurato la mancata valorizzazione dei sopravvenuti elementi positivi che attestavano il compiuto recupero del soggetto. L’Amministrazione è incorsa in un vizio logico, limitandosi a richiamare sterilmente una pregressa sentenza del Tribunale per i Minorenni senza valutare la mutata situazione in senso positivo, caratterizzata da un concreto impegno lavorativo, divenuto fonte di autonomo reddito, e dal raggiungimento di un nuovo equilibrio familiare e abitativo avallato dalle stesse relazioni dei servizi sociali.
La giurisprudenza amministrativa richiamata nella pronuncia ribadisce pertanto che la mera gravità dei precedenti penali non esime in alcun caso l’autorità pubblica dall’effettuare una rigorosa ed effettiva ponderazione comparativa tra l’interesse pubblico alla salvaguardia dell’ordine e della sicurezza e il contrapposto interesse del cittadino straniero al consolidamento del proprio radicamento nel tessuto sociale. Tale ineludibile giudizio di bilanciamento deve obbligatoriamente tenere conto di precisi indici rivelatori, quali l’esistenza di legami familiari, il possesso di un lavoro stabile, l’idoneità reddituale e la disponibilità di una dimora fissa. Solo all’esito di un simile raffronto, la cui omessa disamina inficia inevitabilmente la legittimità dell’atto, si può pervenire a una sindacabile valutazione di pericolosità sociale espressiva di un corretto esercizio del potere pubblico. Il ricorso è stato conseguentemente accolto con il definitivo annullamento degli atti impugnati, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
