Mar. Apr 22nd, 2025

Tribunale di Roma. Ordinanza 11 Novembre 2024. Sospensione del giudizio di convalida e rimessione degli atti alla CGUE.

L’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, nel caso di un cittadino extracomunitario trattenuto presso un centro in Albania, affronta temi cruciali in ambito di diritto dell’immigrazione e diritti fondamentali. Il giudice, dopo aver esaminato gli atti presentati dalla Questura di Roma ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs. n. 142/2015, ha rilevato elementi di incompatibilità tra la designazione del Bangladesh come “Paese di origine sicuro” e il diritto dell’Unione Europea. Il trattenimento del cittadino straniero è stato disposto con decreto del Questore di Roma, in applicazione del Protocollo Italia-Albania e della legge italiana (L. n. 14/2024), che prevede l’invio di migranti verso aree designate in Albania, considerandole come zone di frontiera. Tuttavia, il Tribunale ha sospeso il giudizio di convalida e ha sollevato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), richiedendo una pronuncia urgente per verificare la conformità delle normative italiane con il diritto dell’Unione. Al centro delle questioni sollevate vi è il concetto di “Paese di origine sicuro”, regolato dagli articoli 36-38 della Direttiva 2013/32/UE e dalla normativa nazionale (art. 2-bis del D.Lgs. n. 25/2008, modificato dal D.L. n. 158/2024), che permette di accelerare le procedure per i richiedenti asilo provenienti da tali Paesi. La Corte dovrà stabilire se la designazione di un Paese come sicuro possa includere eccezioni per categorie vulnerabili, come previsto dal D.M. del 7 maggio 2024 per le minoranze in Bangladesh (LGBTQ+, vittime di violenza di genere, etc.), e se tale designazione rispetti i principi di non-refoulement e il diritto a un ricorso effettivo sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE (art. 47). Il giudice ha chiesto inoltre alla Corte di pronunciarsi sui diritti del trattenuto in attesa della definizione della domanda di protezione, poiché la sospensione del giudizio può portare alla liberazione automatica del trattenuto entro 48 ore, in conformità all’art. 13 della Costituzione italiana e al D.Lgs. n. 286/1998.

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