Il Tribunale di Bari, con decreto dell’8 ottobre 2025 (n. 10681/2024 r.g.), riconosce la protezione sussidiaria a un cittadino nigeriano rilevando una situazione di conflitto armato interno e violenza indiscriminata nel sud-est del Paese.
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione Internazionale, si è pronunciato sul ricorso di un cittadino straniero avverso il diniego della Commissione Territoriale, affrontando nodi cruciali relativi alla credibilità soggettiva e all’oggettiva situazione di insicurezza nel Paese d’origine. In via preliminare, i giudici hanno ribadito che il giudizio di protezione internazionale deve focalizzarsi sul merito della domanda, valutando le condizioni di fatto e di diritto esistenti al momento della decisione, superando eventuali vizi formali del provvedimento amministrativo. Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto superflua una nuova audizione del ricorrente, poiché la richiesta era stata formulata in termini generici e non era emersa la necessità di chiarire specifiche incongruenze narrative.
Esaminando il merito, il Tribunale ha inizialmente negato lo status di rifugiato, giudicando non credibili le specifiche ragioni dell’espatrio legate a timori di persecuzione individuale da parte di gruppi paramilitari. Tuttavia, l’analisi si è spostata sulla protezione sussidiaria prevista dall’art. 14, lett. c) del D.lgs. n. 251/2007. Il principio cardine applicato è quello derivante dalla giurisprudenza europea, secondo cui la minaccia grave e individuale alla vita di un civile può considerarsi provata quando il conflitto armato in corso raggiunge un livello di gravità tale che la sola presenza di un civile sul territorio rappresenta, di per sé, un rischio effettivo.
Attraverso un’accurata istruttoria d’ufficio basata su fonti internazionali aggiornate al 2025, tra cui ACLED e Nigeria Watch, i giudici hanno accertato un significativo aggravio della sicurezza nello Stato di Imo. I dati hanno evidenziato una recrudescenza di violenze politiche, battaglie e attacchi indiscriminati contro i civili attribuiti a movimenti secessionisti e gruppi armati informali. Tale contesto di violenza indiscriminata, caratterizzato da un numero elevato di vittime e da un’instabilità diffusa, ha condotto il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti per la protezione, indipendentemente dalla personalizzazione del rischio, garantendo così al ricorrente il diritto alla permanenza in Italia per evitare una grave minaccia alla propria incolumità fisica.
