Tribunale Ordinario di Roma, sez. XVIII Civile, Decreto n. r.g. 53531/2024 del 29/10/2025: il preminente rilievo del percorso di integrazione e della giovane età del richiedente giustifica il riconoscimento della protezione speciale in virtù del diritto alla vita privata e familiare.
Il Tribunale di Roma si è recentemente pronunciato sul ricorso di un giovane cittadino del Bangladesh, ribaltando il diniego della Commissione Territoriale e riconoscendo il diritto alla protezione speciale. La vicenda processuale trae origine dal rigetto di una domanda di protezione internazionale, giudicata inizialmente infondata in merito ai profili di rischio legati a persecuzioni o danni gravi nel paese d’origine. Tuttavia, l’analisi dei magistrati capitolini si è spostata con decisione sulla valutazione del diritto alla vita privata del richiedente, tutelato dall’articolo 8 della CEDU e recepito dalla normativa nazionale.
Il principio cardine espresso nel provvedimento risiede nel necessario giudizio comparativo tra il grado di integrazione raggiunto in Italia e la situazione di vulnerabilità che il soggetto incontrerebbe in caso di rimpatrio. Nel caso di specie, il Collegio ha attribuito un valore determinante alla giovane età del ricorrente, giunto in Italia appena maggiorenne, e alla sua capacità di intraprendere un solido percorso di radicamento. Il Tribunale ha rilevato come il giovane avesse dimostrato un impegno costante nell’apprendimento della lingua italiana e nell’inserimento nel tessuto produttivo attraverso regolari contratti di lavoro, elementi che denotano una volontà di partecipazione attiva alla comunità ospitante.
La sentenza sottolinea che l’allontanamento forzato dal territorio nazionale non rappresenterebbe solo una rottura traumatica dell’attuale progetto di vita, ma esporrebbe il soggetto a uno scadimento delle condizioni di vita assolutamente sproporzionato. Il rientro in un contesto sociale ormai estraneo, privo di adeguati mezzi di sussistenza, configurerebbe una violazione del nucleo essenziale della dignità umana. Pertanto, i giudici hanno ritenuto che il vincolo di solidarietà e l’avvenuto inserimento sociale prevalgano sulle esigenze di controllo dei flussi migratori, disponendo la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
