Corte d’Appello di Trento, Sez. Civile Minorile, Decreto n. 73/2025 del 25.09.2025: L’autorizzazione ex art. 31, comma 3, T.U.I. per l’ingresso di familiari stranieri deve essere concessa qualora il supporto dei nonni risulti indispensabile per garantire il benessere psicofisico di un minore affetto da grave patologia e per alleviare il sovraccarico assistenziale dei genitori.
La Corte d’Appello di Trento ha riformato integralmente un decreto di rigetto del Tribunale per i Minorenni, sancendo un principio fondamentale in materia di autorizzazione all’ingresso o permanenza dei familiari di minori stranieri sul territorio nazionale. Il caso riguardava una bambina di nove anni affetta da una gravissima malattia rara, una microcefalia autosomica recessiva di origine genetica, che comporta un ritardo dello sviluppo severo, assenza di linguaggio verbale, epilessia e la totale incapacità di compiere le normali attività quotidiane. Nonostante la gravità della patologia, il giudice di primo grado aveva negato ai nonni paterni l’autorizzazione prevista dall’art. 31, comma 3, del D.Lgs. 286/98, ritenendo che la loro presenza non fosse “indispensabile” poiché la minore era già adeguatamente accudita dai genitori.
L’orientamento espresso nel reclamo dai genitori, e accolto dal Collegio, evidenzia invece come il concetto di sviluppo psicofisico non possa essere limitato a una mera sopravvivenza materiale, ma debba includere la tutela di una rete di affetti e solidarietà necessaria alla stabilità emotiva del bambino. La Corte ha rilevato che il nucleo familiare, pur essendo regolarmente soggiornante e integrato, si trovava in una condizione di estrema fragilità: la madre, priva di una rete parentale di supporto, accusava un grave stress da sovraccarico e patologie fisiche dovute all’accudimento totalizzante della figlia, mentre il padre era impegnato in attività di ricerca universitaria anche all’estero.
Nella valutazione del bilanciamento degli interessi, i magistrati hanno stabilito che il rigetto del permesso costituiva una misura ingiustificata e sproporzionata, in contrasto con il diritto alla vita familiare e con il superiore interesse del minore. Il ruolo dei nonni è stato dunque riconosciuto come un ausilio indispensabile non solo per la gestione pratica del ménage familiare e la sicurezza della bambina, ma anche per il suo benessere relazionale, favorito dalla comunanza culturale e linguistica. Di conseguenza, la Corte ha autorizzato l’ingresso e la permanenza dei nonni per due anni, riconoscendo che la loro vicinanza fisica e psicologica rappresenta un contributo essenziale per la serenità della minore e del suo nucleo familiare.
