Tribunale di Napoli, Sez. I Civile – Ordinanza del 16/12/2025 – R.G. n. 23597/2025 – Accertamento della stabilità del legame affettivo quale presupposto della convivenza di fatto – Illegittimità del rifiuto di iscrizione anagrafica fondato sulla carenza del titolo di soggiorno – Estensione analogica della disciplina sui familiari di cittadini UE al partner convivente di cittadino italiano
La controversia trae origine dal diniego opposto da un’amministrazione comunale all’istanza di iscrizione anagrafica e di contestuale registrazione del contratto di convivenza presentata da una cittadina extracomunitaria, titolare di mero visto turistico, e dal proprio partner italiano. L’ente resistente fondava il provvedimento di rigetto sulla asserita natura ostativa della mancanza di un regolare permesso di soggiorno, ritenendo tale requisito indispensabile sia per l’inserimento nei registri della popolazione residente sia per il perfezionamento della fattispecie della convivenza di fatto ai sensi della Legge 76/2016. Il Tribunale di Napoli, adìto in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c., ha censurato tale impostazione formale, rilevando in primis come la stabilità del legame affettivo e della reciproca assistenza non possa essere subordinata a rigidi adempimenti amministrativi, stante il valore meramente presuntivo delle risultanze anagrafiche rispetto all’effettività della dimora e della relazione di coppia.
Sotto il profilo della disciplina speciale, il giudice ha evidenziato come il combinato disposto del D.Lgs. 30/2007 e della Direttiva 2004/38/CE imponga la tutela del diritto al soggiorno e alla circolazione non solo per i cittadini dell’Unione, ma anche per i loro partner stabili, qualora la relazione sia debitamente attestata. Attraverso un’operazione di interpretazione estensiva, il magistrato ha superato il paradosso giuridico per cui un cittadino italiano godrebbe di minori tutele nel proprio Stato rispetto a quelle garantite in un altro Paese membro, riconoscendo quindi il diritto del partner extracomunitario all’iscrizione anagrafica pur in assenza del titolo di soggiorno ordinario. La sussistenza del periculum in mora è stata ravvisata nel rischio imminente di espulsione dal territorio nazionale conseguente alla scadenza del visto, evento che pregiudicherebbe irreversibilmente il diritto all’unità familiare e alla stabilità del legame affettivo tutelato dall’ordinamento.
