T.A.R. Lazio, Sez. V Quater – Ord. n. 6854/2025 – 05/12/2025 – Diniego visto d’ingresso – Lavoro subordinato – Soccorso istruttorio – Colloquio consolare – Sospensione ed obbligo di riesame
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio si è pronunciato in sede cautelare sulla legittimità di un provvedimento di diniego del visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato emesso dall’Autorità consolare italiana, fondato sulla presunta omessa conferma della richiesta di assunzione da parte del datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione. La vicenda trae origine dal ricorso di un cittadino straniero al quale era stato negato il titolo di ingresso nonostante il datore di lavoro avesse ottenuto il nulla osta, imputando l’Amministrazione il rifiuto alla mancata ricezione della conferma telematica della volontà di assumere.
Il Collegio ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, accogliendo la tesi difensiva incentrata sulla violazione dell’obbligo di soccorso istruttorio. Nello specifico, il Giudice Amministrativo ha valorizzato la documentazione prodotta dal ricorrente, tra cui una comunicazione dello Sportello Unico che attestava il perdurante intento datoriale di procedere all’assunzione, qualificando l’assenza della conferma telematica come un mero disguido in fase di trasmissione. La pronuncia ha altresì evidenziato come l’Autorità consolare avrebbe potuto surrogare tale carenza informativa mediante l’espletamento del colloquio consolare, atto che, pur non essendo obbligatorio in senso stretto, riveste una fondamentale rilevanza ai sensi della normativa di settore e avrebbe permesso di chiarire l’equivoco prima dell’adozione del provvedimento ablativo.
Sotto il profilo del periculum in mora, il Tribunale ha ravvisato la necessità di tutelare l’interesse del ricorrente a non perdere definitivamente l’occasione di lavoro, disponendo la sospensione del provvedimento impugnato e ordinando all’Amministrazione di procedere al riesame dell’istanza entro quindici giorni. Nel compiere tale nuova valutazione, gli Uffici competenti sono tenuti a conformarsi ai canoni di collaborazione e buona fede, esaminando puntualmente la documentazione che comprova la sussistenza dei requisiti per l’ingresso, non potendo la mera sospensione ex lege del nulla osta, in assenza di un accertamento dell’Ispettorato del Lavoro, supportare un diniego definitivo.
