Tribunale di Roma, Sez. Diritti della Persona e Immigrazione – Decreto n. 36154/2023 del 28/03/2025 – Protezione sussidiaria – Revoca dello status – Art. 407 c.p.p. – Automatismo espulsivo – Pericolosità sociale attuale – Percorso rieducativo
La controversia in esame trae origine dal provvedimento di revoca della protezione sussidiaria adottato dalla Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo nei confronti di un cittadino nigeriano, motivato esclusivamente sulla scorta di una condanna definitiva per reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’autorità amministrativa aveva ritenuto che la commissione di una fattispecie di reato rientrante nel novero dell’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 6 del codice di procedura penale integrasse ipso facto una condizione di pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, tale da giustificare l’applicazione delle clausole di esclusione previste dal D.Lgs. 251/2007. Il Collegio, tuttavia, ha censurato tale impostazione ermeneutica, ribadendo con vigore il principio giurisprudenziale, di matrice sia eurounitaria che di legittimità, che nega ogni forma di automatismo tra la condanna penale e la perdita dello status di protezione.
Il Tribunale ha sottolineato come l’accertamento dei presupposti per la revoca debba necessariamente passare attraverso una verifica in concreto e individualizzata, che tenga conto della pericolosità attuale del soggetto al momento dell’adozione dell’atto. Nel caso di specie, è stato valorizzato il percorso trattamentale e rieducativo intrapreso dal ricorrente durante la detenzione, caratterizzato da una condotta impeccabile, dal conseguimento di titoli di studio e dalla partecipazione a corsi di formazione professionale. Tali elementi, suffragati dalle valutazioni della Magistratura di Sorveglianza che aveva concesso ampi periodi di liberazione anticipata escludendo una concreta pericolosità sociale, risultano incompatibili con un giudizio di rischio per la collettività.
Inoltre, il decreto pone l’accento sul reinterimento socio-lavorativo post-carcerario del beneficiario, documentato da un regolare contratto di lavoro e dall’assenza di nuovi carichi pendenti. La decisione evidenzia che l’omessa valutazione di questi elementi sopravvenuti da parte della Commissione Nazionale si pone in netto contrasto con le Linee Guida UNHCR e con l’orientamento della Suprema Corte, secondo cui l’espiazione della pena e il significativo decorso del tempo dal reato possono far venir meno la giustificazione della misura ablatoria. Di conseguenza, accertata l’illegittimità della presunzione di pericolosità basata su precedenti penali ormai privi di attualità, il Tribunale ha disposto l’annullamento del provvedimento di revoca e il pieno ripristino della protezione sussidiaria in favore del ricorrente.
