Ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Catania N.2025/2407 dell’ 01 luglio 2025 – Rigetto della richiesta di espulsione ex art. 235 c.p. per insussistenza dell’attuale pericolosità sociale
L’ordinanza in esame si colloca nell’alveo della giurisprudenza di merito che, in ossequio ai principi elaborati dalla Suprema Corte, ribadisce la necessità di un giudizio attuale di pericolosità sociale quale presupposto indefettibile per l’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 235 c.p., anche quando tale misura sia stata disposta in sede di cognizione.
Il provvedimento trae origine dall’esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di cui all’art. 416-bis c.p., commesso in un arco temporale pluriennale, congiuntamente alla previsione dell’espulsione quale misura di sicurezza post delictum. Il Magistrato di Sorveglianza, investito della valutazione ex art. 679 c.p.p., ha proceduto a un’analisi puntuale degli elementi di fatto sopravvenuti alla condanna, valorizzando in particolare:1) la condotta penitenziaria sostanzialmente regolare; 2) la partecipazione attiva a percorsi scolastici, formativi e lavorativi intra moenia; 3) la disponibilità di un alloggio e di concrete prospettive occupazionali all’atto della dimissione; 4) l’assenza di ulteriori pendenze penali o procedimenti in corso.
In applicazione del dettato normativo di cui agli artt. 202 e 203 c.p., il giudice ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità (Cass. pen., Sez. I, 19 maggio 2021, n. 32503), secondo cui l’espulsione ex art. 235 c.p. non può essere eseguita in via automatica, ma richiede un accertamento attuale della probabilità di commissione di nuovi reati, fondato sui criteri di cui all’art. 133 c.p. e calibrato sulla situazione concreta del soggetto.
La decisione di rigetto si fonda dunque su una prognosi favorevole di reinserimento sociale, sorretta da fattori protettivi idonei a neutralizzare le pregresse spinte criminogene. Ne discende un’applicazione rigorosa del principio di proporzionalità e della funzione rieducativa della pena ex art. 27, comma 3, Cost., che impone di evitare misure afflittive ulteriori in assenza di un concreto pericolo per la collettività.
L’ordinanza, resa disponibile dall’Avv. Carmelinda Cannilla (difensore di fiducia del ricorrente), si segnala per la chiarezza argomentativa e per l’aderenza ai canoni ermeneutici più recenti in materia di misure di sicurezza personali, riaffermando il ruolo del giudice di sorveglianza quale garante dell’equilibrio tra esigenze di difesa sociale e tutela dei diritti fondamentali della persona detenuta.
