Sentenza n. 96/2025 – Corte Costituzionale (depositata il 03/07/2025): inammissibili le questioni di costituzionalità sull’art. 14, comma 2, del D.Lgs. 286/1998 (come sostituito da D.L. 130/2020), riguardanti i “modi” di trattenimento nei CPR per carenza di disciplina primaria.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 96 depositata il 3 luglio 2025, ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal Giudice di Pace di Roma riguardo all’art. 14, comma 2, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130. Quel comma rinvia quasi integralmente alle norme secondarie (art. 21, comma 8, del DPR 394/1999 e decreti ministeriali 2014 e 2022) per disciplinare le modalità di trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR), senza indicare in legge i criteri dettagliati di gestione né il giudice competente a verificarne la correttezza. Secondo il Giudice di Pace, ciò contrasterebbe con la riserva assoluta di legge sull’inviolabile libertà personale (art. 13, comma 2, Cost.) e con l’obbligo di disciplina primaria sancito dall’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 5 CEDU.
Lo Stato, rappresentato dall’Avvocatura generale, aveva sostenuto che i “modi” del trattenimento erano già integrati dalle direttive UE 2008/115/CE e 2024/1346/UE, recepite in D.Lgs. 142/2015, e che l’interessato poteva comunque agire con un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. o con un’azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. La Corte ha riconosciuto la rilevanza delle questioni ma ha spiegato che il giudizio di costituzionalità non può supplire a una legge del tutto mancante: la creazione ex novo di una disciplina sui dettagli del trattenimento rientra nella funzione del Parlamento, non in quella della magistratura costituzionale.
La sentenza richiama l’analogo precedente sulle REMS (sentenza n. 22/2022), ribadendo che ogni misura che limiti la libertà personale – anche se a fini amministrativi – richiede una legge chiara per garantire trasparenza, certezza del diritto e tutela dei diritti fondamentali. Il trattenimento in CPR, analogo per i suoi effetti alla detenzione penale, avrebbe bisogno di norme primarie che fissino durata massima, condizioni materiali, assistenza sanitaria, smaltimento informativo, diritto di colloquio con legale e familiari. Affidare tali decisioni al prefetto o a regolamenti ministeriali lascia spazio a disomogeneità e possibili abusi.
Il monito della Corte è perentorio: il legislatore deve intervenire con urgenza per colmare le lacune, definendo in astratto e in generale i “modi” del trattenimento e individuando il giudice competente a sindacarne la legittimità. Solo così potrà essere rispettato l’art. 13 Cost. e il principio di uguaglianza, garantendo un equilibrio fra esigenze di ordine pubblico e diritti inviolabili della persona.
