Con la sentenza CGUE, Grande Sezione, 1° agosto 2025, cause riunite C-758/24 e C-759/24, LC e CP c. Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma. La Corte chiarisce che anche la designazione legislativa di un Paese come “di origine sicuro” deve rispettare i criteri sostanziali dell’allegato I alla direttiva 2013/32/UE e garantire un controllo giurisdizionale effettivo.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza in epigrafe, ha chiarito i limiti entro cui uno Stato membro può designare un Paese terzo come “Paese di origine sicuro”, specie quando tale designazione avvenga per il tramite di un atto legislativo primario. L’occasione è data dal ricorso di due cittadini del Bangladesh, le cui domande di protezione erano state rigettate in via accelerata alla frontiera, con motivazione fondata unicamente sulla presunzione derivante dalla qualificazione normativa del loro Paese di origine. La Corte ha affermato che, pur non essendo in sé incompatibile con il diritto dell’Unione la designazione mediante atto legislativo, tale modalità non può in alcun modo eludere il controllo giurisdizionale sul rispetto dei criteri sostanziali stabiliti nell’allegato I della direttiva 2013/32/UE. Anzi, tale controllo – completo ed ex nunc – deve poter essere esercitato dal giudice nazionale in ogni singolo caso, anche mediante ricorso a fonti di informazione autonome e indipendenti rispetto a quelle (eventualmente non rese pubbliche) utilizzate dal legislatore. È stato altresì sancito che il diritto ad un ricorso effettivo, ai sensi dell’articolo 47 della Carta, impone la piena trasparenza e contestabilità delle fonti su cui si fonda la designazione di uno Stato come sicuro. L’opacità istruttoria e l’indisponibilità di dati verificabili da parte del richiedente e del giudice costituiscono, di per sé, violazione delle garanzie fondamentali. Infine, la Corte ha ribadito che non è conforme al diritto dell’Unione la designazione generalizzata di un Paese come “sicuro” quando sussistano categorie di persone per le quali tale qualificazione non regge alla verifica concreta. È il caso – sottinteso ma evidente – del Bangladesh, già oggetto in passato di valutazioni condizionate a significative eccezioni. La sentenza si impone dunque come un argine netto alla deriva normativa che tenta di cristallizzare automatismi legislativi elusivi del contraddittorio, riaffermando la centralità della giurisdizione quale presidio indefettibile dei diritti fondamentali e del principio di legalità sostanziale nell’ambito del diritto d’asilo.
