Tribunale Ordinario di Roma, Sentenza 16 luglio 2025, R.G. n. 19181/2025 – Inerzia consolare – Diritto all’unità familiare – Risarcimento del danno – Onere della prova
Con la sentenza del 16 luglio 2025, la XVIII Sezione del Tribunale Ordinario di Roma, specializzata in Diritti della Persona e Immigrazione, ha offerto un’articolata disamina in materia di diritto all’unità familiare, soffermandosi sui profili di responsabilità della Pubblica Amministrazione derivanti dal mancato rispetto dei termini procedimentali. La pronuncia trae origine dal ricorso promosso ex art. 700 c.p.c. e nel merito da un cittadino marocchino, regolarmente soggiornante in Italia e affetto da gravissime patologie invalidanti, il quale lamentava l’inerzia del Consolato Generale d’Italia a Casablanca nel rilascio del visto di ingresso per il coniuge e il figlio minore, nonostante il preventivo ottenimento del nulla osta da parte della Prefettura.
Il decisum si fonda sulla ricognizione del quadro normativo che disciplina il diritto all’unità familiare, incardinato nell’art. 29 del D.Lgs. n. 286/1998 e rafforzato dai principi di rango costituzionale e sovranazionale, quali l’art. 8 della CEDU e la Direttiva 2003/86/CE. Il Giudice capitolino ha ribadito la natura bifasica del procedimento di ricongiungimento, ove alla fase prefettizia, deputata alla verifica dei requisiti oggettivi quali reddito e idoneità alloggiativa, segue quella consolare, circoscritta all’accertamento dei legami di parentela e all’assenza di motivi ostativi di ordine pubblico internazionale. Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato come la documentazione prodotta dal ricorrente, debitamente legalizzata e tradotta, comprovasse inequivocabilmente i rapporti di coniugio e filiazione, rendendo pertanto illegittimo il diniego di fatto opposto dall’amministrazione. È stata altresì respinta l’eccezione del MAECI relativa a una presunta mancata formalizzazione della domanda, avendo il giudicante accertato che l’istanza era stata regolarmente registrata tramite l’outsourcing provider VFS Global oltre un anno prima della decisione.
Di particolare interesse giuridico appare tuttavia la statuizione relativa alle domande accessorie. Se da un lato il Tribunale ha accolto la domanda principale ordinando alle amministrazioni convenute il rilascio del titolo d’ingresso entro il termine di trenta giorni, dall’altro ha operato una rigorosa stretta sulle pretese risarcitorie e sanzionatorie. In punto di diritto, la sentenza rammenta che il mero superamento del termine legale di trenta giorni per il rilascio del visto, previsto dall’art. 6 comma 5 del D.P.R. 394/1999, pur costituendo violazione di legge, non genera un automatismo risarcitorio. Il giudice ha evidenziato che la responsabilità della P.A. per danno da ritardo, ancorché riconducibile all’alveo dell’art. 2043 c.c. e della Legge 241/1990, necessita della prova rigorosa dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, nonché del nesso eziologico con un pregiudizio effettivo e non meramente presunto.
Nella motivazione del rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, il Tribunale ha introdotto un onere probatorio particolarmente gravoso a carico del ricorrente. Il giudicante ha sostenuto che le sedi consolari operano sovente in condizioni di carenza di risorse a fronte di un elevato flusso di richieste, circostanza che potrebbe integrare gli estremi della causa di forza maggiore. Secondo l’iter logico della sentenza, spettava al ricorrente dimostrare che, nello specifico caso, tale problematica strutturale non sussistesse, prova che non è stata fornita. Inoltre, è stato rilevato un difetto di allegazione in merito al concreto pregiudizio relazionale subito, non ritenendo sufficiente la generica deduzione della lesione del diritto all’unità familiare senza dettagli sulla preesistente dinamica affettiva o sulle modalità dell’allontanamento volontario.
La medesima ratio decidendi ha condotto al rigetto della domanda di condanna ex art. 614-bis c.p.c. (misure di coercizione indiretta). Pur riconoscendo l’astratta applicabilità dell’istituto alle obbligazioni di fare infungibile della P.A., come il rilascio di un visto, e richiamando la giurisprudenza di legittimità che ne ammette l’uso per vincere la resistenza dell’amministrazione, il Giudice ha ritenuto insussistente la prova che l’inerzia amministrativa fosse superabile con un ordinario sforzo di diligenza. In assenza di tale prova, l’applicazione della sanzione pecuniaria per il ritardo nell’esecuzione non ha trovato accoglimento. La pronuncia si conclude con la condanna dei Ministeri alle spese di lite, parzialmente compensate in ragione della soccombenza reciproca sulle domande accessorie.
