Decreto della Corte d’Appello di Roma – Sez. Famiglia, RG 51155/2022, 29 novembre 2022 Autorizzazione alla permanenza della madre in Italia per 3 anni, in tutela del minore collocato presso di lei, nell’ambito di affidamento condiviso regolato dal Tribunale ordinario.
Nel decreto della Corte d’Appello di Roma del 29 novembre 2022 (RG 51155/2022), sezione famiglia, emerge un importante orientamento giurisprudenziale in materia di diritto degli stranieri, tutela del minore e affidamento condiviso. La decisione nasce dal reclamo presentato da una cittadina brasiliana, madre di un minore nato a Roma, avverso un precedente provvedimento del Tribunale per i Minorenni che aveva negato l’autorizzazione alla permanenza in Italia, ritenendo non sussistente un pregiudizio per il figlio.
La Corte d’Appello, al contrario, ritiene fondata l’istanza, sulla base di un quadro familiare che testimonia l’esistenza di un affidamento condiviso tra i genitori, regolato da un precedente decreto del Tribunale ordinario di Roma del 18 maggio 2021. In quel provvedimento si stabiliva l’affido a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di frequentazione da parte del padre.
Viene riconosciuto il ruolo attivo e collaborativo di entrambi i genitori nella gestione del minore, come attestato anche dalla relazione del Servizio sociale, che descrive una situazione familiare positiva, priva di criticità, con il bambino sereno, curato e ben integrato in entrambe le abitazioni genitoriali. La Corte sottolinea che, in assenza di autorizzazione alla permanenza della madre, il minore rischierebbe di perdere la continuità del rapporto con il padre, compromettendo l’equilibrio emotivo e relazionale già consolidato.
Inoltre, la madre non presenta precedenti penali né ostacoli giuridici alla permanenza. Alla luce di questi elementi, il decreto accoglie il reclamo e autorizza la madre a rimanere in Italia per tre anni, in conformità all’articolo 31 del D.Lgs. 286/1998, che consente deroghe alla normativa sull’immigrazione per gravi motivi legati allo sviluppo psicofisico del minore.
La decisione rappresenta un’applicazione concreta del principio di tutela dell’interesse del minore, valorizzando la stabilità familiare e il diritto del figlio a mantenere relazioni significative con entrambi i genitori. Nessuna pronuncia viene fatta sulle spese, trattandosi di procedimento volontario e non contenzioso.
