Giurisprudenza Cittadinanza Tribunale Cittadinanza italiana art. 4 L.91.92. Non rileva la residenza anagrafica ma la effettività della residenza di fatto in T.N. Redazione Ottobre 18, 2022 1 minuti di lettura TRIBUNALE DI ROMA – PROC.39559/17 – SENTENZA DEL 18 OTTOBRE 2022- CITTADINANZA ITALIANA – ART. 4 COMMA 2 L.91/92 – RESIDENZA ANAGRAFICA – CANCELLAZIONE – RESIDENZA DI FATTO – ACCOGLIMENTO. Trib-Roma-Cittadinanza-neo-maggiorenne-residenza di fattoDownload 735 VisiteSharing Navigazione articolo Precedente: Rinuncia alla Protezione Internazionale. Brevi note e considerazioniSuccessivo: Corte Di Appello di Roma: affidamento condiviso e permanenza del genitore ex art. 31 T.U.I. Lascia un commento Annulla rispostaDevi essere connesso per inviare un commento. Articoli correlati Giurisprudenza Tribunale Illegittimità del trasferimento tra Centri di Permanenza per il Rimpatrio e risarcimento del danno non patrimoniale Redazione Febbraio 10, 2026 0 Giurisprudenza Amministrativa Asilo Politico Il contrasto tra normativa nazionale e direttiva UE sulle misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale Redazione Gennaio 15, 2026 0 Giurisprudenza Amministrativa Asilo Politico Illegittimità del diniego di accoglienza per tardiva presentazione della domanda di asilo: contrasto con la normativa eurounitaria e disapplicazione della disciplina interna Redazione Gennaio 15, 2026 0