Decreto del Tribunale di Catania – Sezione Immigrazione, 28 aprile 2025, n. 32/2019 R.G.A.C.
Con decreto del 28 aprile 2025, il Tribunale di Catania – Sezione specializzata in materia di immigrazione – ha riconosciuto a un cittadino siriano il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettando al contempo la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.
Il ricorrente, condannato in Italia per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, aveva proposto ricorso avverso il diniego emesso dalla Commissione Territoriale di Siracusa, evidenziando la situazione di instabilità del proprio Paese d’origine.
Il giudice ha evidenziato che, anche in assenza di comparizione delle parti, deve procedere comunque a una valutazione di merito della domanda di protezione internazionale, non trovando applicazione l’art. 309 c.p.c. bensì la disciplina speciale dettata dall’art. 35-bis del D.Lgs. 25/2008, la quale attribuisce al giudice poteri officiosi e impone una decisione sostanziale.
Quanto alla domanda principale, è stato escluso il riconoscimento dello status di rifugiato per l’assenza di atti persecutori individualizzati. Parimenti è stata negata la protezione sussidiaria per carenza di un rischio personale di grave danno derivante dalla violenza indiscriminata, nonostante il quadro instabile della Siria.
Il Tribunale ha invece ritenuto sussistenti i presupposti per la protezione speciale, alla luce della situazione di vulnerabilità oggettiva derivante dall’attuale contesto siriano, segnato dalla presenza di gruppi armati e dall’instabilità politica, pur a fronte di aree (come Damasco) che appaiono temporaneamente più sicure.
