Il Ministero dell’Interno, con nota prot. 0003855 del 18 aprile 2025, ha fornito importanti chiarimenti sulle disposizioni che regolano l’accesso ai Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR), in riferimento alla Direttiva del 19 maggio 2022 e alla circolare esplicativa n. 19098 del 15 giugno 2022.
Soggetti ammessi all’accesso
La nota ribadisce che il diritto di accesso senza autorizzazione è riconosciuto soltanto ad alcune figure istituzionali, secondo quanto previsto dall’art. 67 della legge n. 354/1975, interpretato in modo conforme ai CPR grazie all’art. 19, comma 3, del D.L. 13/2017. Tali figure includono:
- Magistrati
- Parlamentari
- Garanti dei diritti
- Componenti di comitati o enti dotati di poteri ispettivi
Gli accompagnatori sono ammessi solo se funzionalmente incardinati nel ruolo dell’autorità, dimostrabile tramite documentazione ufficiale. Ad esempio, un magistrato può essere accompagnato da un cancelliere.
Finalità e limiti dell’accesso
La visita deve avere esclusivamente finalità conoscitive, salvo i poteri ispettivi conferiti ai Garanti e ad altri enti specifici previsti dalla normativa. Non sono consentite attività che interferiscano con l’operato ordinario delle autorità di Polizia o dei gestori dei servizi presenti nei CPR.
Regolamentazione delle visite
Ogni CPR, in base alle sue caratteristiche, deve disciplinare la durata e le modalità delle visite:
- Prevedere limiti temporali congrui
- Coordinare più visite nello stesso giorno
- Tutelare la sicurezza e l’efficienza operativa
Il Responsabile del servizio di vigilanza ha un ruolo centrale nella gestione dei tempi e delle modalità di accesso, tenendo conto delle eventuali attività ispettive e delle esigenze organizzative.
Colloqui con i migranti
La possibilità di colloquio con le persone trattenute è subordinata a:
- Richiesta o disponibilità da parte del migrante
- Valutazione del Responsabile sul rispetto della sicurezza
- Non sovrapposizione con le competenze riservate ai difensori
- Durata contenuta e compatibile con l’attività ordinaria dell’ente gestore
