Consiglio di Stato. Sentenza n.4766 dell’11/05/2020-Emersione 2020- Prova presenza in T.N.-Dichiarazione parroco struttura di accoglienza- Ammissibilità – Massima:
In tema di emersione, devono essere valorizzate, in quanto idonee a provare la presenza dello straniero in Italia prima dell’8 marzo 2020, la prescrizione rilasciata dal medico di base e la dichiarazione del parroco responsabile della struttura presso la quale lo straniero ha fruito dei servizi bagni e doccia, con conseguente obbligo della PA di riesaminare la posizione dell’istante in considerazione di tali elementi. Alla luce del presupposto della procedura di emersione (regolarizzare la posizione giuridica dello straniero che versa in una condizione di illegalità sul territorio italiano), il Legislatore non può imporre che la prova della presenza in Italia sia associata esclusivamente ad “organismi pubblici”, escludendo così, ad esempio, gli enti del terzo settore che si occupano di fornire servizi di assistenza a soggetti che versano in condizioni di precarietà fisica ed economica (i.e. mense, ambulatori medici solidali, sportelli di ascolto). E ciò in disparte le indicazioni contenute nelle circolari ministeriali, dotate di valore interpretativo ma che non possono vincolare il Giudice né derogare alla legge. In particolare, il certificato del medico di base (come del medico convenzionato) deve considerarsi valido a provare la presenza in Italia in quanto proveniente dal “pubblico organismo” anche nel caso in cui la prestazione non sia imputata al Servizio sanitario nazionale (SSN): sarebbe infatti irragionevole non ammettere la certificazione di un medico a cui è stato attribuito un codice regionale soltanto perché la prestazione non è riferibile al SSN. Anche alla citata dichiarazione del parroco responsabile della struttura deve attribuirsi piena efficacia probatoria. Pur non provenendo da un’amministrazione pubblica, si tratta comunque di documentazione rilasciata da soggetti che erogano servizi di carattere lato sensu pubblici. Ciò che viene dunque in rilievo non è tanto il profilo soggettivo (pubblico o privato) degli organismi in esame, quanto il profilo oggettivo, dato dalla natura sostanzialmente pubblicistica della funzione da essi svolta nei confronti dei soggetti irregolari. Nella specie, si tratta della fruizione di servizi igienico-sanitari resi in favore di un soggetto irregolare, rispetto ai quali deve conseguentemente ritenersi ravvisabile una ontologica connotazione pubblicistica, con la conseguenza che la dichiarazione resa dal parroco deve considerarsi dotata di piena efficacia probatoria.
