Per i cittadini stranieri presenti sul territorio italiano in possesso di un permesso di soggiorno in fase di rinnovo, la ricevuta rilasciata da Poste Italiane S.p.A., che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza, costituisce un titolo valido per l’uscita temporanea dal territorio nazionale e per il successivo reingresso in Italia.
Tale diritto trova il proprio fondamento normativo nella Direttiva del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2006, confermata e integrata dalla Circolare del 9 agosto 2006, nonché dalle successive circolari del 16 e 27 giugno 2007 e dell’11 marzo 2009.
La normativa di riferimento
1. Circolare del 16 giugno 2007
Con questa circolare, il Ministero dell’Interno ha chiarito che i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, i quali abbiano richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno (o della carta di soggiorno), sono autorizzati a lasciare temporaneamente l’Italia e a farvi regolare rientro, anche se non ancora in possesso del nuovo titolo, purché in possesso della ricevuta nominativa rilasciata da Poste Italiane S.p.A., che attesta la presentazione dell’istanza.
2. Circolare del 27 giugno 2007 – Permesso provvisorio per i figli minori
Per i minori di 14 anni iscritti nel permesso di soggiorno dei genitori, la suddetta circolare ha introdotto la possibilità di ottenere, su richiesta motivata, un permesso di soggiorno cartaceo provvisorio rilasciato dalla Questura. Tale documento, intestato al genitore e recante l’iscrizione del figlio, consente anche al minore di lasciare temporaneamente il territorio nazionale e farvi rientro regolare.
3. Circolare dell’11 marzo 2009 – Valico di frontiera
La circolare ha ulteriormente esteso la portata del diritto, prevedendo che il cittadino straniero, in fase di rinnovo o rilascio del primo permesso di soggiorno, può rientrare in Italia anche da un valico di frontiera diverso da quello di uscita, a condizione che non abbia transitato per altri Paesi Schengen.
Condizioni e documentazione necessaria per l’esercizio del diritto di rientro
Per poter uscire e rientrare regolarmente nel territorio italiano, il cittadino straniero in fase di rinnovo del permesso deve rispettare le seguenti condizioni:
- Essere in possesso del passaporto valido o di documento equipollente per l’espatrio.
- Portare con sé l’originale del vecchio permesso di soggiorno, anche se in corso di rinnovo (quindi, nella domanda inviata tramite Poste, andrà inserita solo la fotocopia del titolo scaduto).
- Esibire la ricevuta rilasciata da Poste Italiane S.p.A., che costituisce prova dell’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo o rilascio.
- Per chi è in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno, è necessario esibire anche il visto di ingresso da cui risultino le motivazioni del soggiorno.
ATTENZIONE: Non è possibile effettuare il viaggio se è previsto un transito (anche solo per scalo aereo) in un altro Paese dello Spazio Schengen, in quanto la ricevuta non è riconosciuta come titolo valido di soggiorno o transito da altri Stati.
Viaggi nello spazio Schengen e verso Paesi extra-Schengen
1. Viaggi nello spazio Schengen con permesso valido
Chi è già in possesso di un permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità può viaggiare liberamente all’interno dello spazio Schengen per motivi turistici e per periodi non superiori a 90 giorni, senza necessità di visto, a condizione che porti con sé:
- il passaporto;
- il permesso di soggiorno valido.
Paesi Schengen: Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Austria, Grecia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Islanda, Norvegia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Malta, Svizzera, Croazia.
2. Viaggi verso Paesi non appartenenti allo spazio Schengen
Chi intende recarsi in Paesi extra-Schengen dovrà verificare presso il consolato di quello Stato in Italia se, in base agli accordi bilaterali con il proprio Paese d’origine, è necessario un visto d’ingresso. In ogni caso, sarà indispensabile portare il permesso di soggiorno valido per garantire il rientro in Italia.
Esclusioni: chi non può viaggiare con la sola ricevuta
La Circolare del Ministero dell’Interno del 2 ottobre 2009 ha espressamente chiarito che non è consentito uscire o rientrare in Italia a coloro che abbiano presentato domanda di emersione o regolarizzazione, ma che non abbiano ancora ricevuto la convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione. In tali casi, l’iter non è considerato perfezionato e la ricevuta non ha valore ai fini dell’attraversamento delle frontiere.
Conclusioni operative
Il quadro normativo e prassico attualmente vigente consente, in presenza di condizioni rigorose e documentazione completa, di garantire continuità del diritto di soggiorno anche durante la fase di rinnovo o di primo rilascio del permesso. È tuttavia fondamentale evitare transiti nell’area Schengen e conservare tutta la documentazione richiesta, anche per eventuali controlli al momento del reingresso.
Per gli operatori legali, è essenziale verificare caso per caso la tipologia di ricevuta, lo stato della procedura, e fornire indicazioni precise sulla documentazione da portare in viaggio, evitando soluzioni generiche che potrebbero esporre il cittadino a misure di respingimento o a difficoltà doganali.
