Il Sistema d’informazione Schengen (SIS) costituisce uno degli strumenti principali a disposizione degli Stati membri dell’Unione Europea e dei Paesi associati all’acquis di Schengen per il controllo delle frontiere esterne e la cooperazione giudiziaria e di polizia. Introdotto con la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 1990, esso consente la condivisione di segnalazioni relative a persone o beni ritenuti rilevanti ai fini della sicurezza pubblica, della prevenzione della criminalità, della cooperazione giudiziaria e del controllo dell’immigrazione.
1. Diritto di Accesso, Rettifica e Cancellazione dei Dati
Ai sensi dell’art. 58 del Regolamento (UE) 2018/1861 sul SIS di seconda generazione (SIS II) relativo al controllo delle frontiere, e dell’art. 67 del Regolamento (UE) 2018/1862, relativo all’utilizzo del SIS da parte delle autorità di polizia e giudiziarie, ogni persona ha diritto di:
- accedere ai dati che la riguardano inseriti nel sistema;
- richiedere la rettifica dei dati inesatti o il loro aggiornamento;
- ottenere la cancellazione di dati trattati in violazione di legge.
Tali diritti sono pienamente garantiti anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che all’art. 8 sancisce il diritto alla protezione dei dati personali, e dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), laddove compatibile.
2. Natura delle Segnalazioni e Implicazioni per i Cittadini Extra-UE
Le segnalazioni SIS possono riguardare, tra gli altri, cittadini extraeuropei per i quali è stato disposto un divieto di ingresso o soggiorno nello Spazio Schengen ai sensi dell’art. 24 del Regolamento (UE) 2018/1861. Tali segnalazioni possono essere originate da:
- decisioni di espulsione o respingimento;
- provvedimenti legati a minacce alla sicurezza pubblica o nazionale;
- altre misure restrittive adottate dalle autorità di uno degli Stati membri o associati.
Uno dei casi più frequenti è rappresentato dai respingimenti operati da alcuni Stati dell’Europa orientale (ad esempio Polonia, Ungheria, Romania) nei confronti di cittadini di paesi terzi (quali Moldavia, Ucraina, Georgia) che tentano l’ingresso irregolare in area Schengen. Tali segnalazioni, pur se non originate dall’Italia, possono comportare gravi conseguenze per la libertà di circolazione e per i procedimenti di regolarizzazione in corso in altri Stati, incluso il nostro.
In effetti, si rileva una sproporzione sistemica, in quanto l’Italia, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 286/1998, può disporre l’espulsione dello straniero ma tale misura non è automaticamente ostativa a un successivo procedimento di regolarizzazione o rilascio di un permesso di soggiorno, mentre una segnalazione SIS proveniente da altro Stato membro viene sovente ritenuta ostativa, anche quando fondata su motivazioni meno gravi o non sindacabili.
3. Verifica dell’Esistenza di una Segnalazione SIS
Per verificare l’eventuale esistenza di una segnalazione SIS che coinvolga la propria persona, è necessario esercitare il diritto di accesso ai dati personali detenuti nel sistema. Tale richiesta può essere inoltrata gratuitamente al:
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio di Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia – Divisione N. SIS
Via Torre di Mezzavia n. 9 – 00173 Roma
La richiesta può essere trasmessa anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
È consigliabile che la richiesta scritta contenga:
- indicazione dell’oggetto: accesso ai dati personali presenti nel SIS;
- generalità complete dello straniero interessato;
- eventuale indicazione del Paese che si sospetta abbia inserito la segnalazione;
- richiesta esplicita di conoscere l’autorità competente per la cancellazione o rettifica dei dati;
- autorizzazione a ricevere risposta via fax o email, al fine di accelerare i tempi;
- copia del passaporto o di altro documento di identità valido;
- eventuale delega firmata qualora l’istanza sia presentata tramite rappresentante, con allegata copia del documento del delegato.
4. Richiesta di Cancellazione della Segnalazione SIS
Una volta verificata l’esistenza della segnalazione, la domanda di cancellazione dovrà essere inoltrata direttamente all’autorità dello Stato che ha effettuato l’inserimento dei dati. Tale principio deriva dal fatto che ogni Stato parte del sistema è autonomo nell’inserimento, nella gestione e nella rimozione delle segnalazioni da lui stesso immesse.
In alcuni casi, la domanda può essere trasmessa per il tramite della rappresentanza consolare in Italia dello Stato autore della segnalazione. Ad esempio:
- per l’Ungheria, è possibile trasmettere l’istanza anche via fax alla sede diplomatica;
- per l’Austria, sarà necessario recarsi fisicamente presso il consolato;
- per la Polonia, è indispensabile individuare con precisione l’autorità nazionale che ha disposto la segnalazione (ad es. Uffici stranieri, autorità di polizia, Ministero dell’Interno).
La richiesta di cancellazione può essere redatta in italiano, inglese, tedesco o francese, a seconda dello Stato destinatario.
5. Contenuto e Motivazioni della Domanda di Cancellazione
Nella richiesta motivata, è fondamentale argomentare:
- l’illegittimità della segnalazione o la sopravvenuta insussistenza dei presupposti per il suo mantenimento;
- eventuali errori materiali o incongruenze giuridiche (es. provvedimento di respingimento poi annullato, termine di validità scaduto, doppia iscrizione, ecc.);
- la sproporzione della misura rispetto alla situazione concreta del richiedente, anche in riferimento a sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, tra cui si segnala la sentenza C-118/20 del 26 aprile 2022, che ha ribadito la necessità della valutazione individualizzata di ogni situazione;
- la presenza in Italia di legami familiari stabili (coniugi, figli minori, conviventi), elementi di integrazione sociale, o percorsi di regolarizzazione già avviati.
6. Valutazione della Domanda ed Effetti Giuridici
L’esito della domanda dipenderà dalla legislazione interna dello Stato che ha emesso la segnalazione, e potrà variare in funzione di:
- termini di validità della segnalazione;
- eventuale rinnovo automatico della stessa;
- natura vincolante o discrezionale del provvedimento originario;
- grado di cooperazione dell’autorità competente;
- ricorsi esperibili in caso di rigetto.
Si segnala che, in caso di rifiuto ingiustificato della cancellazione o mancata risposta entro tempi ragionevoli, è possibile adire l’autorità giudiziaria competente o il Garante per la protezione dei dati personali del Paese che ha originato la segnalazione.
