GDP Roma, Decreto n. 2485/2025, RG 28761/2025 del 20 Agosto 2025 – Revocata la convalida del trattenimento per difetto di prova sull’idoneità sanitaria
Il caso sottoposto al vaglio del Giudice di Pace di Roma presenta profili di assoluta rilevanza sistematica nell’ambito della disciplina del trattenimento dello straniero ai fini del rimpatrio, con specifico riguardo all’applicazione del Protocollo Italia-Albania e alla tutela dei diritti fondamentali della persona in condizioni di restrizione della libertà personale. La vicenda trae origine dal provvedimento del Questore di Caltanissetta del 14 luglio 2025, con cui veniva disposto il trattenimento di un cittadino straniero nell’ambito del procedimento di allontanamento forzato; misura successivamente convalidata dal Giudice di Pace di Caltanissetta in data 16 luglio 2025. Il soggetto, successivamente trasferito nel Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gjader (Albania), proponeva ricorso per il riesame del trattenimento ex art. 15, par. 4, Dir. 2008/115/CE, deducendo, quale motivo principale, la non compatibilità del proprio stato di salute con la permanenza in regime detentivo amministrativo, documentando l’esistenza di patologie cardiovascolari e ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico continuativo. L’Amministrazione resistente, nel costituirsi, depositava documentazione concernente precedenti penali e situazioni personali del ricorrente, insistendo per la conferma della misura. All’udienza del 20 agosto 2025, celebrata da remoto in applicazione della disciplina speciale prevista dall’art. 14, co. 4-bis, T.U.I., il Giudice romano affrontava preliminarmente le eccezioni difensive sulla ritualità dell’udienza telematica, rilevando come la lex specialis del procedimento in materia di immigrazione escluda l’operatività dell’art. 127-bis c.p.c. e imponga la trattazione da remoto quale modalità esclusiva, in linea con le finalità di celerità ed effettività del controllo giurisdizionale su misure altamente afflittive. Nel merito, il provvedimento assume rilievo per avere delineato con chiarezza l’onere probatorio gravante sull’Amministrazione in ordine alla idoneità sanitaria attuale alla vita in comunità ristretta: il Giudice afferma che, in quanto parte sostanzialmente attrice nella richiesta di mantenimento di una misura limitativa della libertà personale, la Pubblica Amministrazione è onerata di fornire prova rigorosa e aggiornata dell’assenza di condizioni ostative, mediante certificazione sanitaria rilasciata da struttura pubblica conforme ai requisiti prescritti dall’art. 3 del D.M. 19 maggio 2022. Nel caso di specie, la produzione di un mero certificato dell’ASP di Catania datato 17 giugno 2025, dal contenuto generico e privo di riferimenti all’assenza di patologie psichiatriche o cronico-degenerative, è stata ritenuta insufficiente a sorreggere la permanenza del ricorrente in un contesto di restrizione, dovendo, in difetto di prova certa, prevalere i beni supremi della libertà personale e della salute, costituzionalmente garantiti dagli artt. 13 e 32 Cost.. Tale impostazione, oltre a determinare la revoca della convalida del trattenimento (Decr. n. 2485/2025, RG 28761/2025), introduce un principio di particolare pregnanza: il dubbio probatorio in materia di compatibilità sanitaria del trattenimento deve risolversi a favore della persona trattenuta, in ossequio al principio di proporzionalità e alla funzione di garanzia che la giurisdizione assume in un settore caratterizzato da potenziali compressioni dei diritti fondamentali. L’orientamento espresso dal Giudice di Pace di Roma si colloca, dunque, nel solco di una giurisprudenza attenta a coniugare l’effettività delle politiche di rimpatrio con la inderogabile tutela dei diritti inviolabili della persona, valorizzando il ruolo del controllo giurisdizionale quale baluardo contro derive meramente amministrative del potere restrittivo. La decisione appare, pertanto, destinata a costituire un significativo precedente nell’applicazione dell’art. 4, co. 1, l. 21 febbraio 2024, n. 14, che attribuisce al Giudice di Pace di Roma la competenza esclusiva per i procedimenti relativi al trattenimento nei CPR esteri, e nel rafforzamento della centralità del parametro costituzionale nei procedimenti incidenti sulla libertà personale dello straniero.
