Massima e/o decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 378 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Pienazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento della Questura di Brescia Cat.A.12/2023/Immig/IISez/22BS000269 datato 11.4.2023, notificato il 3.5.2023, con il quale è stato negato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Brescia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
– OMISSIS, cittadino camerunense, è titolare di permesso di soggiorno, emesso per “motivi di studio” e scaduto il 31 dicembre 2021, per il quale egli ha chiesto il rinnovo prima della scadenza;
– secondo quanto desumibile dagli atti di giudizio, per le annualità 2019/2020 e 2020/2021 egli era iscritto al corso di laurea in infermieristica presso l’Università degli Studi di -OMISSIS-; dall’anno 2021/2022 – senza completare gli studi precedenti – egli si è iscritto all’Università degli Studi di OMISSIS al corso di laurea in economia e azienda digitale: in questo ha superato un solo esame nel 2022 (elementi di base di matematica, in data 18.05.2022) e nel 2023 un solo esame finora (abilità informatiche in data 09.02.2023);
– il provvedimento impugnato, emesso a conclusione di un’articolata istruttoria, ha negato il rinnovo del permesso per il fatto (incontestato) che, come rilevato, il ricorrente ha superato annualmente un solo esame di profitto negli ultimi due anni accademici, corrispondenti però al terzo e al quarto anno dei suoi studi universitari, secondo quanto sopra esposto;
Ritenuto, con riguardo al primo motivo di ricorso, che:
– lo stesso sembra infondato: non appare cioè sussistere la lamentata violazione dell’art. 46, comma 4, del D.P.R. 394/1999 (norme di attuazione del t.u. immigrazione), nella parte in cui prevede che “I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche”;
– ad avviso del Collegio, tale norma sembra doversi interpretare nel senso che il “primo anno di corso” cui essa fa riferimento è solo il primo anno in cui lo straniero beneficia del permesso di soggiorno per motivi di studio, e non anche il primo anno in cui lo straniero, già titolare del permesso di soggiorno per motivi di studio nell’anno o negli anni precedenti, si iscriva a un nuovo corso di studio cambiando quello originario;
– infatti, la ragione sottesa alla scelta normativa di imporre nel primo anno di corso il superamento di almeno un esame, invece dei due previsti per gli anni successivi, appare essere quella di tenere conto delle maggiori difficoltà di inserimento e di studio che lo straniero incontra appena giunto in Italia, rispetto agli anni successivi, per cui non sembra esserci ragione per ritenere nuovamente sufficiente, negli anni di presenza successivi al primo, di aver sostenuto un solo esame di profitto anziché due, per il solo fatto che egli abbia cambiato corso;
– inoltre l’opposta interpretazione della norma, che il ricorrente sembra prospettare, favorirebbe una condotta elusiva da parte dello straniero il quale variando annualmente il corso di studi – e notoriamente amplissima è la relativa offerta formativa – e sostenendo ogni volta un solo esame, continuerebbe in questo modo a beneficiare del permesso di soggiorno per motivi di studio (magari utilizzandolo ad altro scopo), senza in realtà progredire effettivamente verso la conclusione degli studi stessi e il conseguimento del titolo, ma rimanendo allo stadio iniziale di un corso di studi;
Ritenuto altresì, con riguardo al secondo motivo di ricorso, che:
– non appare sussistere nemmeno la lamenta la violazione dell’art. 14, comma 4, del medesimo D.P.R. 394/1999, che consente al titolare di permesso di soggiorno per motivi di studio, per il periodo di validità dello stesso, l’esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali;
– infatti non si comprende in che modo il provvedimento impugnato avrebbe violato questa norma, dal momento che esso non ha ritenuto illecito lo svolgimento di attività lavorativa subordinata da parte del ricorrente;
– l’omessa conversione del permesso per motivi di studio in permesso per lavoro subordinato non sembra costituire una violazione della suddetta norma, e in ogni caso la costituzione del rapporto di lavoro subordinato in capo al ricorrente non risulta essere stata rappresentata all’Amministrazione nel corso del procedimento, ma appare dedotta dal ricorrente soltanto nel presente giudizio, con la conseguenza che l’omessa considerazione di tale circostanza non sembra comunque poter costituire un vizio di legittimità del provvedimento impugnato;
Ritenuto pertanto che l’istanza cautelare non appare sorretta da sufficiente fumus boni iuris;
Ritenuto infine che le spese della fase cautelare possono essere compensate, poiché l’Amministrazione si è costituita limitandosi ad una costituzione formale, e la fattispecie presenta profili di relativa novità;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate per la presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Alessandro Fede, Referendario, Estensore
