Ordinanza cautelare T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. IV, 11 settembre 2025, proc. n. 1584/2025: sospeso il decreto questorile di diniego e ordinata la conclusione del procedimento entro 30 giorni.
Con ordinanza cautelare il T.A.R. Sicilia – Sezione staccata di Catania ha sospeso l’efficacia del decreto del Questore che aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio ad un cittadino straniero, sul presupposto del mancato superamento di un numero minimo di esami universitari. Il Collegio ha valorizzato, in chiave di fumus boni iuris, la documentazione prodotta dal ricorrente, dalla quale risultava il rispetto dei requisiti di cui all’art. 46, co. 4, d.P.R. 394/1999, nonché il conseguimento della laurea magistrale, quale fatto sopravvenuto favorevole.
L’Amministrazione è stata pertanto onerata a rivalutare la posizione dell’interessato e a concludere il procedimento con provvedimento espresso entro 30 giorni, mentre la trattazione di merito è stata fissata per il 16 aprile 2026. Dichiarata inoltre inutilizzabile, perché tardiva, la memoria difensiva depositata dall’Amministrazione oltre il termine di cui all’art. 55, co. 5, c.p.a.
L’ordinanza si segnala per la riaffermazione dell’obbligo di considerare i fatti sopravvenuti nell’istruttoria sul rinnovo dei titoli di soggiorno, nonché per la rigorosa applicazione delle preclusioni processuali in materia cautelare.
