Tar Emilia Romagna. Sentenza N.783/2025. Effettiva decorrenza del rilascio del permesso di soggiorno, rettifica delle date e del codice fiscale.
In data 5 gennaio 2024, una cittadina straniera, madre esercente la responsabilità genitoriale sui due minori, aveva presentato, presso la Questura di Ferrara, istanza di rilascio di permesso di soggiorno, rispettivamente per motivi di lavoro subordinato a tempo indeterminato (per sé) e per motivi familiari (per i minori). Nonostante la consegna dei titoli sia avvenuta solo nel corso del 2025, l’Ufficio ha proceduto a indicare quale “data di rilascio” e di conseguenza quale “dies a quo” della validità l’esatta data di presentazione della domanda, fissata appunto al 5 gennaio 2024, determinando così l’apparente scadenza al 5 gennaio 2026. Nel permesso intestato al minore, poi, è stato inserito al posto del codice fiscale un mero indice numerico, rendendo ulteriormente viziato il documento in concreto consegnato.
Il Tar Emilia Romagna, accogliendo i motivi i impugnazione, ha annullato i titoli di soggiorno, nella parte relativa la data di rilascio e scadenza. In diritto, la questione investe l’interpretazione dell’articolo 5, commi 3-bis e 9, del decreto legislativo n. 286 del 1998, secondo cui la durata del permesso di soggiorno per motivi di lavoro deve essere commisurata al termine previsto dal contratto di soggiorno, e non può eccedere annualmente i limiti temporali stabiliti per ciascuna tipologia contrattuale. Non sussiste nel TUI alcuna previsione che faccia decorrere la validità del titolo dalla data di presentazione dell’istanza, essendo piuttosto la data del rilascio effettivo – momento in cui il documento diviene a tutti gli effetti esercitabile – l’unico riferimento sia logico sia normativo in grado di determinare la piena decorrenza del periodo autorizzatorio. Analoghe considerazioni valgono per i permessi rilasciati per motivi familiari, per i quali il legislatore non ha previsto diversamente. Quanto all’inserimento del mero indice numerico in luogo del codice fiscale del minore, si ha chiara violazione di un elemento essenziale del titolo, che richiede la correzione mediante sostituzione con il corretto dato identificativo personale.
