Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione Civile – Ordinanza n. 55927/2020 del 24/02/2022 – Diritto al ricongiungimento familiare – Onere della prova in ordine alla genuinità documentale – Valore probatorio delle banche dati NADRA – Errore materiale nei registri locali
Il Tribunale Ordinario di Roma si è pronunciato in favore di un cittadino pakistano avverso il provvedimento di diniego del visto di ingresso per ricongiungimento familiare emesso dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad. La controversia traeva origine da una presunta contraffazione dell’atto di nascita del ricorrente, ipotizzata dall’amministrazione resistente a causa di una discrepanza anagrafica rilevata nei registri dello Stato Civile locale rispetto alla data di nascita dichiarata. Il giudice adito ha preliminarmente delineato la struttura bifasica del procedimento di ricongiungimento, distinguendo la verifica dei requisiti oggettivi demandata allo Sportello Unico per l’Immigrazione dalla verifica dei requisiti soggettivi, inerenti ai legami di parentela, spettante alla rappresentanza consolare.
L’ordinanza ha evidenziato come la documentazione prodotta dal ricorrente, comprendente il passaporto, la carta di identità pakistana, lo stato di famiglia e i certificati di nascita dei figli, convergesse univocamente verso la medesima data di nascita, trovando riscontro nei dati della banca data nazionale. Il Tribunale ha ritenuto che la scarna motivazione dell’Ambasciata non fosse idonea a inficiare la fede pubblica dei documenti rilasciati dalle autorità straniere, specialmente a fronte di una sentenza di un Tribunale pakistano che aveva già disposto la correzione dell’errore materiale contenuto nei registri anagrafici locali.
Particolare rilievo è stato attribuito alla mancata consultazione, da parte dell’autorità consolare, della NADRA (National Database & Registration Authority), l’organo governativo indipendente preposto alla gestione del sistema anagrafico della popolazione pakistana. In assenza di contestazioni specifiche sulla genuinità del rapporto di coniugio e di filiazione, l’asserita invalidità derivata dei documenti è stata giudicata insussistente. Accertata la violazione del diritto soggettivo all’unità familiare, il Tribunale ha pertanto ordinato il rilascio del visto in favore della moglie e dei figli minori del ricorrente.
