Massima: Non essendo pacificamente noto il luogo di ingresso in Italia della vittima di tratta, dovrà farsi riferimento, ai fini della determinazione del giudice competente per territorio, alle condotte alternative sanzionate dall’art. 601 c.p., id est al trasferimento della vittima, ovvero al trasporto, alla cessione dell’autorità della stessa o, infine, alla sua “ospitalità” ovvero alle regole suppletive di cui all’art.9, comma 2 c.p.p. e, quindi, all’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione. In via residuale, invece, opererebbe il criterio della “residenza” degli imputati.
Tribunale di Catania – Sezione G.I.P.-G.U.P. Sentenza N.638 del 26/5/2023
