Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza n. 3906/2025, pubblicata l’8 maggio 2025 — R.G. n. 5374/2024
Con sentenza n. 3906 del 2025, pubblicata l’8 maggio, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto da una cittadina georgiana avverso la decisione del TAR Lazio, sede di Latina, che aveva respinto il ricorso volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento della Questura con cui era stata rigettata la dichiarazione di emersione dal lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 5, comma 13, lett. d), del d.lgs. n. 109/2012. La Questura aveva ritenuto la richiedente socialmente pericolosa, fondando tale giudizio su una sentenza di patteggiamento emessa nei suoi confronti, nonché su elementi desunti da un procedimento penale relativo ad altri soggetti.
La pronuncia del Consiglio di Stato si segnala per il rigoroso scrutinio sul concetto di pericolosità sociale applicato in sede amministrativa ai fini del diniego della procedura di regolarizzazione. In particolare, il Collegio ha censurato l’operato del giudice di primo grado e dell’Amministrazione per aver interpretato in modo automatico e svincolato dalla realtà attuale la condanna ex art. 444 c.p.p., omettendo di considerare la successiva revoca della stessa e l’intervenuta assoluzione piena della ricorrente. È stato ritenuto illegittimo il mancato aggiornamento della valutazione della pericolosità alla luce dei mutamenti giuridici e fattuali intercorsi, e quindi non conforme ai principi di proporzionalità e ragionevolezza propri del diritto amministrativo sanzionatorio.
Nel tracciare i limiti di operatività dell’art. 5, comma 13, del d.lgs. n. 109/2012, la sentenza afferma che il giudizio ostativo non può fondarsi su presunzioni o su meri richiami a condanne passate, ma deve essere sorretto da una istruttoria concreta, attuale e individualizzata. Il provvedimento impugnato, non essendo sorretto da tali requisiti, è stato annullato, con ordine all’Amministrazione di procedere a un nuovo esame dell’istanza, valutando sia l’esistenza dei presupposti di legge sia l’attualità dell’interesse all’assunzione.
Si tratta, dunque, di un arresto di rilievo nella giurisprudenza sull’emersione dal lavoro irregolare, che rafforza le garanzie partecipative dello straniero e ribadisce l’esigenza di fondare ogni giudizio ostativo su elementi sostanziali, verificabili e congruenti.
