CASSAZIONE CIVILE – PRIMA SEZIONE – SENTENZA N.17626/2023 – RICONOSCIMENTO DI TUTORE INTERNAZIONALE – CONVENZIONE DELL’AJA DEL 1996 – LEGGE N.64/94 – LEGGE 218 DEL 1995 – LEGGE 47/2017 – PIENA VALIDITA’ED AUTOMATICO RICONOSCIMENTO DEGLI ATTI EMESSI DALL’AUTORITA’ CONSOLARE UCRAINA – MINORI ACCOMPAGNATI – SUSSISTENZA
MASSIMA: L’autorità consolare ucraina, oltre ad avere svolto funzioni di certificazione della documentazione amministrativa proveniente dall’Ucraina, ha altresì «conferito e riconosciuto» la funzione di tutore alla ricorrente e a tale atto, adottato dall’autorità consolare dell’Ucraina, Paese ove i minori hanno conservato la loro residenza abituale, deve essere il necessario riconoscimento nel nostro ordinamento…Si è mantenuto il principio posto dalla Convenzione del 1961 secondo cui «nell’esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge», al fine di agevolare il compito dell’autorità competente….La Convenzione del 1996 non preclude, tuttavia, una procedura preventiva di accertamento – positivo o negativo – della riconoscibilità della misura, in quanto l’art. 24 della Convenzione, sopra richiamato, ammette che ogni parte interessata possa chiedere alle autorità competenti di uno Stato contraente di pronunciarsi sia sulla riconoscibilità sia sulla non riconoscibilità di una misura adottata in un altro Stato contraente. E, nella specie, la ricorrente, sia pure facendo richiamo alla l.64/1994, di attuazione della vecchia Convenzione sulla protezione dei minori del 5/10/1961, ha inteso chiedere, conformemente a quanto disposto dall’art.24 della Convenzione vigente del 19/10/1996, applicabile alla fattispecie, il riconoscimento della piena efficacia in Italia della nomina a tutore operata dall’autorità consolare ucraina il 6/4/2022. La competenza del Nostro Paese sussiste, pertanto, nel caso in esame: sia ai sensi dell’art. 6, che, rispetto all’art.5 (norma che prevede quale principio generale, la competenza in materia di protezione dei minori dell’ autorità dello Stato contraente nel quale il minore ha la «residenza abituale»), previsione che contempla la competenza dello Stato in cui si trova il minore «che, a seguito di gravi disordini nel proprio paese, sia trasferito a livello internazionale», trattandosi di un trasferimento «temporaneo», in quanto destinato a protrarsi fino alla fine del conflitto Russia/Ucraina; sia ai sensi dell’art.11, in virtù del quale «In tutti i casi di urgenza, sono competenti ad adottare le misure di protezione necessarie le autorità di ogni Stato contraente sul cui territorio si trovano il minore o dei beni ad esso appartenenti», sempre ove si ritenga che la condizione del minore, presente in Italia senza gli esercenti la responsabilità genitoriale, renda necessario un intervento urgente…Le funzioni dei Consoli stranieri in Italia sono regolate dalla Convenzione di Vienna del 1963, entrata internazionalmente in vigore il 19 marzo,1967 e ratificata dall’Italia con Legge n. 804 del 9 agosto 1967. Tra le funzioni consolari, che possono essere esercitate anche dalle Missioni diplomatiche, riassunte dall’art. 5 , vi sono quelle « di notaio e ufficiale di stato civile nonché altre a carattere amministrativo dello Stato d’invio, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza»…Nella fattispecie in esame nel presente giudizio, tuttavia, assume rilievo centrale l’atto, prodotto dalla ricorrente, corredato da traduzione in lingua italiana, con il quale il Console ucraino a Napoli in data 6/4/2022 ha provveduto a rilasciare «Attestazione consolare» alla ricorrente, nella quale, visionata la documentazione prodotta da parte della Dynnichencko, soggetto «conosciuto dal Consolato ucraino a Napoli» come presidente dell’associazione «Nuovi Confini» (precisamente gli «atti notarili, autenticati in territorio ucraino nn. 769, 529, 531 e 153/154, ordinanza del Ministero dell’Istruzione e Scienze, Infanzia e Sport»), si attesta l’autenticità dei suddetti documenti dai quali «emerge» che si consente la permanenza dei minori, di cui ad elenco allegato, in territorio italiano, inizialmente dall’8/3/2022 e sino all’8/6/2022 (e, con successiva proroga, sempre disposta, con atto del 10/6/2022, dal Console Generale dello Stato Ucraino, «sino al termine del conflitto»), accompagnati dal suddetto nominato «responsabile», autorizzato a provvedere a tutte le necessità nascenti in capo ad ogni minore, con esercizio di tutte le funzioni «inerenti alla figura di tutore che da questo Consolato viene altresì delegata e riconosciuta».
Entra quindi direttamente in gioco il giusto rilievo da dare alla suddetta attestazione e nomina del tutore da parte di quel Console ucraino, competente per territorio (e non come erroneamente opinato dal giudice a quo), in Italia.
Non si tratta tanto di un atto compiuto nell’esercizio di funzioni propriamente notarili, espletate dal Console straniero, nel nostro Paese, in relazione alla documentazione amministrativa formatasi in Ucraina, quanto di un atto di esercizio del potere di effettiva «nomina» a tutore della ricorrente da parte del Console ucraino a Napoli, di cui occorre vagliare l’efficacia nel nostro ordinamento, anche in relazione alla domanda giudiziale svolta dalla ricorrente. Il caso diverge da quelli già esaminati da questa Corte nei precedenti sopra richiamati, in quanto, in quelli, vi era una semplice dichiarazione raccolta dal Notaio estero da parte dei genitori del minore circa il suo affidamento e la nomina a tutore di un famigliare presente in Italia. Orbene, nella specie, l’autorità consolare ucraina, oltre ad avere svolto funzioni di certificazione della documentazione amministrativa proveniente dall’Ucraina, ha altresì «conferito e riconosciuto» la funzione di tutore alla ricorrente e a tale atto, adottato dall’autorità consolare dell’Ucraina, Paese ove i minori hanno conservato la loro residenza abituale, deve essere il necessario riconoscimento nel nostro ordinamento. Non si è trattato dunque di minori giunti in Italia privi di assistenza e rappresentanza legale e dunque meritevoli di protezione, secondo la disciplina dettata dalla Legge n. 47/2017.