Massima e/o decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3289 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Eros Cornaggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’annullamento
– del decreto della Prefettura di Sondrio di rigetto della domanda, presentata dal ricorrente in data 01.02.2022, di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, emesso in data 11.10.2022 e notificato all’interessato in data 14.10.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 maggio 2023 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato il 9/12/2022 l’esponente ha chiesto l’annullamento del decreto, in epigrafe specificato, con cui la Prefettura di Sondrio gli ha respinto l’istanza di conversione, da lavoro stagionale a lavoro subordinato, del permesso di soggiorno in suo possesso. Il diniego fa essenzialmente leva sulla tardiva presentazione dell’istanza medesima, in quanto avvenuta dopo che il permesso da convertire era già scaduto.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui viene dedotta la violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998.
Ad avviso dell’esponente, in particolare, l’intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non potrebbe considerarsi ostativa alla conversione del titolo, posto che l’Amministrazione, in applicazione del richiamato art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, sarebbe comunque tenuta a dare rilievo alle sopravvenienze di fatto favorevoli al richiedente e dovrebbe, quindi, accogliere la domanda qualora intervengano elementi che dimostrino la sua capacità reddituale.
Ancora, lo stesso patrocinio ha rilevato come il cd. decreto-flussi 2021, preordinato a definire annualmente le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, sia stato pubblicato (nella GURI del 17/01/2022) dopo la scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale per cui è causa, sicché sarebbe stato impossibile per l’istante presentare la domanda di conversione prima della scadenza del predetto titolo.
Con decreto del 13.12.2022, n. 235, la competente Commissione ha accolto l’istanza del ricorrente di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Si è costituito il Ministero intimato.
Con ordinanza del 18/1/2023, n. 47, la Sezione, «Considerato che:
– il diniego impugnato fa essenzialmente leva sul mancato possesso da parte del ricorrente di un permesso di soggiorno in corso di validità al momento della presentazione della domanda di conversione;
Ritenuto che:
– secondo un orientamento giurisprudenziale seguito anche dalla Sezione, l’intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale non preclude in assoluto la possibilità di disporne la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
– applicando alla fattispecie in esame il suindicato orientamento, ad una cognizione sommaria, propria della presente fase, l’unico motivo articolato nel ricorso sembrerebbe fondato, salvi gli approfondimenti, da riservare alla sede del merito, in ordine alla effettiva adattabilità dell’orientamento medesimo alle peculiarità del caso concreto;
Considerato, inoltre, sussistente il periculum in mora, così come rappresentato da parte ricorrente, strettamente correlato alla condizione di irregolarità dello stesso sul territorio nazionale;
Ritenuto, infine, che la peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese relative alla presente fase di giudizio» ha accolto la domanda cautelare, sospendendo il provvedimento impugnato e fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 16 maggio 2023.
All’udienza pubblica del 16 maggio 2023, presenti gli avvocati G. Arduini, in sostituzione su dichiarata delega di E. Cornaggia, per il ricorrente, e C. Bertagni per il Ministero dell’Interno, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il motivo è, nei sensi di seguito esposti, fondato.
Ai sensi dell’art. 24, comma 10, del d.lgs. 25/07/1998, n. 286, «Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all’articolo 3, comma 4».
Come si vede la disposizione non stabilisce un termine entro il quale debba essere richiesta la conversione, prevedendo essa, quali sole condizioni a tal fine necessarie, l’aver svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, la sussistenza di un’offerta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, la sussistenza delle quote di cui all’art. 3, comma 4 del medesimo d.lgs. n. 286/1998.
Già questa considerazione dovrebbe reputarsi decisiva al fine di escludere che l’intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale sia di per sé ostativa alla possibilità di ottenerne la conversione, posto che tale preclusione dovrebbe ricavarsi in via interpretativa, assumendo la sussistenza di un termine perentorio non espressamente previsto dalla legge, in contrasto con il noto principio secondo cui solo la legge può fissare termini aventi questa natura (mentre, in questo caso, come detto, non è neppure previsto un termine).
Né può ritenersi, a parere del Collegio, che la sussistenza di un termine perentorio sia ricavabile dall’argomentazione logica secondo cui solo ciò che è ancora efficace è suscettibile di conversione. Va, per contro, osservato che il legislatore, in materia di immigrazione, ha mostrato di non volersi ancorare a rigidi schemi logici, preferendo adottare soluzioni pragmatiche che salvaguardino, al contempo, l’interesse dello straniero a soggiornare nel territorio dello Stato e l’intesse pubblico a che sia assicurato un ordinato fenomeno migratorio e, più in generale, a che sia garantita la pubblica sicurezza. A questo riguardo, deve essere richiamato l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, il quale stabilisce che, nel valutare l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, l’Amministrazione deve tenere in considerazione tutti gli elementi sopraggiunti e deve, quindi, accogliere l’istanza qualora, al momento della valutazione stessa, ricorrano tutti i requisiti sostanziali che assicurano la regolarità del soggiorno, indipendentemente da ogni irregolarità pregressa ed indipendentemente da ogni carenza formale.
Questi principi sono stati applicati dalla giurisprudenza proprio in materia di conversione del permesso di soggiorno scaduto, ove si è ritenuto che «la natura decadenziale del termine, rilevata dall’Amministrazione, non appare (…) coerente con il sistema, dato che quest’ultimo, all’art. 5, comma 5, del t.u, impone di tenere in considerazione, in favore del rilascio del permesso di soggiorno, gli elementi sopravvenuti e insieme vieta di considerare preclusive le irregolarità amministrative sanabili. Queste disposizioni, invero, implicano che non vi siano termini decadenziali basati esclusivamente sul dato cronologico. Nel caso della conversione del permesso di soggiorno stagionale, ai sensi dell’art. 24, l’elemento sopravvenuto favorevole, indicato come parametro generale dall’art. 5, comma 5, del citato T.U.I., è rappresentato (come deduce parte appellante) dalla proposta del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato proposto al lavoratore stagionale; situazione che, una volta concretizzatasi, consente all’immigrato di non essere tenuto a tornare nel Paese di origine per ottenere un nuovo permesso stagionale per l’anno successivo» (così, Consiglio di Stato, III, 10 ottobre 2016, n. 4168; nello stesso senso, id., 11 novembre 2021, n. 7525; T.A.R. Lombardia Milano, III, 5 dicembre 2022, n. 2687).
Si deve, pertanto, ritenere che, una volta che ricorrono le condizioni previste dal citato art. 24, comma 10 (dimostrazione di aver svolto attività di lavoro stagionale per almeno tre mesi e dimostrazione di poter svolgere regolare attività di lavoro subordinato nel rispetto delle quote previste dall’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998), l’Amministrazione non possa far altro che accogliere la domanda di conversione. In questa ipotesi, infatti, l’approccio sostanziale del legislatore impedisce di sacrificare l’interesse dello straniero al solo fine di rispettare il principio logico-formale secondo cui solo il titolo ancora efficace può essere suscettibile di conversione.
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, va osservato come la domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato sia stata illegittimamente respinta facendo esclusivamente leva sull’avvenuta presentazione della domanda dopo la scadenza del primo titolo.
In conclusione, quindi, il ricorso in epigrafe specificato va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento con esso impugnato.
La particolarità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore
Roberto Lombardi, Consigliere
