Massima e/o decisione
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8807 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Ammendola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Ottaviano, viale Elena, 12;
contro
il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento ovvero la riforma,
previa sospensione
della sentenza T.a.r. Lazio, sede di Roma, sez. IV, -OMISSIS-, che ha respinto il ricorso n. -OMISSIS- proposto per l’annullamento:
del provvedimento 8 febbraio 2022 prot. n.5123, notificato lo stesso giorno, con il quale l’Ambasciata d’Italia ad Algeri ha respinto la domanda presentata da -OMISSIS- per ottenere il rilascio del visto per reingresso in Italia;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 il Cons. Francesco Gambato Spisani e viste le conclusioni delle parti presenti, o considerate tali ai sensi di legge, come da verbale;
Rilevato che:
– il ricorrente appellante è titolare del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- scaduto il giorno 21 luglio 2019, ha presentato tempestivamente la relativa domanda di rinnovo e il successivo giorno 21 dicembre 2019 è uscito dal territorio nazionale per recarsi in Algeria, suo Paese di origine (doc. 4 ricorrente appellante, permesso e ricevuta di richiesta di rinnovo; doc. 12 ricorrente appellante, parere Questura Napoli 22 marzo 2022, da cui risultano i fatti storici esposti, comunque non contestati come tali);
– ai sensi dell’art. 8 comma 3 d.P.R. 31 agosto 1999 n.394, “Lo straniero, il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato è tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto”;
– di conseguenza, il ricorrente appellante il 28 dicembre 2021 ha richiesto all’Ambasciata italiana di Algeri il suddetto visto di reingresso in Italia;
– l’Ambasciata, con il provvedimento 8 febbraio 2022 di cui meglio in epigrafe, ha respinto la richiesta sulla base di un parere negativo della Questura di Napoli, il tutto ai sensi dell’art. 13 comma 4 del citato d.P.R. 394/1999, secondo il quale “Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi” (doc. 3 ricorrente appellante, provvedimento);
– il periodo di assenza dal territorio nazionale risultava infatti superiore ad un anno, dal 21 dicembre 2019 fino alla domanda, e quindi alla metà del periodo di durata dell’originario permesso, che era biennale (fatto non contestato);
– con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha respinto il ricorso proposto dall’interessato contro questo provvedimento;
– contro la sentenza in questione, il ricorrente ha proposto impugnazione, con appello che contiene un unico motivo, di violazione del citato art. 13 comma 4 d.P.R. 394/1999. Il ricorrente appellante premette in fatto di essere ritornato in Algeria per assistere una figlia minore ammalata (doc. 14 ricorrente appellante, certificato medico), la quale oltretutto sarebbe stata vittima di maltrattamenti nella struttura che la ospitava (doc. 18 ricorrente appellante, provvedimento del Giudice penale algerino relativo alla struttura in questione. Deduce poi che nel suo caso sussisterebbero i “gravi e comprovati motivi” che ai sensi del comma 4 citato consentono di prescindere dalla durata dell’assenza dal territorio nazionale, in quanto nel periodo di riferimento, a causa dell’emergenza Covid, il rientro sarebbe stato impossibile. In particolare, per tutto l’anno 2020 le frontiere italiane sarebbero state chiuse, e per il periodo successivo sarebbero state invece chiuse le frontiere algerine e il suo caso particolare non sarebbe rientrato in quelli per cui era possibile un’eccezione a questa regola;
– il Ministero ha resistito, con memoria 9 dicembre 2022, nella quale deduce che l’impossibilità di rientrare in Italia di cui sopra non sarebbe stata assoluta. In particolare, per quanto riguarda la frontiera italiana, il rientro per rilascio di permesso di soggiorno sarebbe rientrato nei gravi e comprovati motivi per cui il rientro stesso era possibile, tanto che nel periodo 1 marzo 2020- 28 dicembre 2020 di interesse del ricorrente appellante l’ufficio visti dell’Ambasciata avrebbe rilasciato 388 visti per casi analoghi, a cittadini algerini rientrati effettivamente in Italia. Per il periodo successivo, la difesa del Ministero deduce poi che le frontiere algerine non sarebbero state chiuse in uscita;
– con memoria 12 dicembre 2022, il ricorrente appellante ha ribadito le proprie asserite ragioni;
– all’esame caratteristico della fase cautelare, il ricorso appare sfornito di fumus, in base alle del tutto credibili e non specificamente contestate deduzioni dell’Ambasciata, a fronte delle quali non si può ravvisare una impossibilità assoluta a rientrare in Italia, dato che il rientro in casi come il presente era astrattamente possibile e fu autorizzato in un numero consistente di casi concreti;
– spese della fase cautelare al definitivo;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), respinge l’istanza cautelare (ricorso n.8807/2022).
Spese della presente fase cautelare al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente FF
Luca Lamberti, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
