Ricongiungimento Familiare. Diniego Visto. Competenza. Massima. «In tema d’immigrazione,
l’impugnazione spiegata avverso il diniego del visto d’ingresso ai fini del ricongiungimento per motivi familiari ex art. 20 del d.lgs. n. 150 del 2011, come innovato dall’art. 7, comma 1, lett. e), del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, ove venga convenuto in giudizio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del quale gli uffici consolari deputati al rilascio del visto d’ingresso sono un’articolazione periferica, deve essere proposta dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma»
501 Visite
