Ordinanza Corte d’Appello di Lecce n. 460/2025 del 7 maggio 2025 ex art. 23 legge 87/1953: sospensione del giudizio e rimessione alla Corte Costituzionale
Il provvedimento n. 460/2025 della Corte d’Appello di Lecce assume valenza paradigmatica nell’ambito del controllo di legittimità costituzionale delle norme emergenziali introdotte dal D.L. 145/2024, convertito con L. 187/2024, concernenti la proroga del trattenimento dei richiedenti protezione internazionale nei CPR. Con l’ordinanza ex art. 23 legge 87/1953, il Consigliere Colitta ha sospeso il giudizio e rinviato gli atti alla Corte Costituzionale, sollevando dubbi radicali sulla ragionevolezza, sull’organicità e sul rispetto del diritto di difesa delle disposizioni che hanno trasferito la competenza dai Tribunali specializzati alle Corti di Appello monocratiche e hanno ristretto il rito di impugnazione a un ricorso per cassazione entro cinque giorni per i soli motivi penali.
Il rilievo più significativo attiene al presunto vizio di decretazione d’urgenza privo di adeguata motivazione sulle «straordinarie ragioni di necessità e urgenza», in violazione dell’art. 77 Cost., stante la totale assenza di dati concreti che giustifichino un intervento regolatorio di simile portata senza un surplus di garanzie procedurali. Parallelamente, l’ordinanza evidenzia la potenziale compressione del principio del giudice naturale (art. 25 Cost.) laddove la sottrazione del rito civile ai giudici specializzati, dotati di formazione annuale in materia di protezione internazionale, e il suo affidamento alle Corti di Appello monocratiche (spesso inquadrate nell’ambito penale) privano i richiedenti di un giudice previamente “precostituito” e competente per specifiche esigenze di specializzazione.
Altro profilo critico concerne l’erosione del contraddittorio e dell’effettività del rimedio impugnatorio: ridurre i termini a cinque giorni e limitare i motivi di ricorso ai soli vizî di eccesso di potere e di violazione di legge penale o processuale, anziché consentire un’analisi completa ex art. 360 c.p.c., contrasta con la tutela di cui all’art. 111 Cost. e con le garanzie dell’art. 5 par. 4 CEDU, nonché con le direttive UE 2013/32 e 2013/33, che richiedono un accesso rapido ed effettivo al giudice capace di esaminare integralmente tutti gli elementi di fatto e di diritto. In definitiva, l’ordinanza sottolinea come l’intervento normativo abbia alterato senza giustificazione evidente la coesione procedurale tra la fase amministrativa di trattenimento e quella giurisdizionale, vanificando l’esigenza di un giudice specializzato e il bilanciamento tra celerità e tutela delle libertà fondamentali. Il prossimo esame da parte della Consulta potrà ridefinire l’equilibrio tra norme di emergenza e principi costituzionali, segnando una tappa decisiva per l’effettività del controllo giudiziario sui CPR.
