Decreto della Corte d’Appello di Catania, Sezione persona, famiglia e minori — decisione del 9 aprile 2025 sul trattenimento disposto dal Questore di Ragusa ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), c) e d) del D.Lgs. 142/2015; rigetto della convalida per insussistenza dei presupposti di pericolosità sociale e rischio di fuga.
La Corte d’Appello di Catania ha respinto la richiesta di convalida del trattenimento presso il CPR di un cittadino straniero disposta dal Questore di Ragusa. Il provvedimento era motivato dalla presunta “pericolosità sociale” dell’interessato, basata su precedenti di polizia privi di condanne penali o procedimenti giudiziari pendenti. Durante l’audizione, l’uomo ha spiegato di risiedere stabilmente a Modica con il padre, di lavorare regolarmente come bracciante agricolo e di aver firmato una dichiarazione di richiesta asilo senza comprendere pienamente il contenuto, in assenza di interprete. La Corte ha ritenuto insufficienti gli elementi probatori, sottolineando l’assenza di un reale pericolo di fuga e la sproporzione della misura restrittiva rispetto alla situazione concreta. Ha evidenziato, inoltre, la possibilità di ricorrere a misure alternative al trattenimento, conformemente all’art. 14, comma 1-bis, del Testo Unico sull’Immigrazione. La decisione ribadisce l’importanza del radicamento territoriale e del rispetto delle garanzie individuali nei procedimenti in materia di immigrazione.
