Corte d’Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, N.R.G. 290/2025, 5 luglio 2025
Il Questore di Nuoro ha chiesto in data 3 luglio 2025 la convalida della seconda proroga del trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Macomer di uno straniero già destinatario di provvedimenti analoghi. L’istanza si è basata sulla presunta persistenza delle condizioni giustificative — tra cui l’assenza di documenti validi per l’espatrio e la reiterazione di domande di protezione internazionale strumentali — nonché sul comma 8 dell’art. 6 del d.lgs. 142/2015, che consente proroghe di sessanta giorni fino a un massimo complessivo di dodici mesi.
L’interessato era stato trattenuto per la prima volta il 7 marzo 2025, convalidato il 10 marzo, e successivamente prorogato per sessanta giorni con ordinanza del 2 maggio 2025. Tale proroga, secondo il Questore, sarebbe rimasta efficace sino al 6 luglio, consentendo una seconda proroga tempestiva. Il difensore ha invece osservato che il termine di sessanta giorni decorrerebbe dalla pronuncia di convalida (2 maggio) e sarebbe pertanto scaduto il 1° luglio, rendendo tardivo il successivo provvedimento emesso il 3 luglio.
La Corte ha aderito alla tesi della difesa richiamando il principio per cui ogni proroga di trattenimento decorre dalla data della pronuncia di convalida, momento in cui il giudice verifica la persistenza delle stesse condizioni autorizzatorie. Ha quindi dichiarato che il termine di sessanta giorni era già spirato al 1° luglio 2025, rendendo tardiva la richiesta del 3 luglio. Pur rigettando l’istanza, la Corte ha svolto un’estesa disamina sul quadro costituzionale e sovranazionale, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 96/2025 e i princìpi di necessità e proporzionalità dettati dalle direttive UE e dalla Corte EDU in materia di privazione della libertà personale.
La Corte non ha convalidato il provvedimento di trattenimento del 3 luglio 2025, determinando la cessazione del potere di trattenimento a partire dal 1° luglio 2025. La decisione ribadisce l’esigenza di rispetto rigoroso dei termini procedurali e delle garanzie costituzionali, ponendo un significato pratico per gli Uffici Immigrazione: ogni proroga deve essere presentata e convalidata entro la scadenza del termine di sessanta giorni decorrente dalla pronuncia giurisdizionale precedente.
