Massima e/o decisione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27809/2021 R.G. proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato -OMISSIS- per procura allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
QUESTURA DI BRESCIA, MINISTERO DELL’INTERNO
-intimati-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BRESCIA n. 557/2021 depositata il 18/05/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere CLOTILDE PARISE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Brescia ha respinto l’appello proposto da -OMISSIS-, cittadino albanese, avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva negato al richiedente il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, chiesto in data 8-11-2018 in ragione del rapporto di filiazione con minore cittadino italiano. La Corte d’appello ha ritenuto sussistente e accertata la pericolosità sociale dell’appellante non solo in base alle condanne penali, per vari e gravi reati, dallo stesso riportate, in realtà riferibili a fatti risalenti agli anni 2008-2009, ma soprattutto in considerazione dell’intervenuta revoca, nel dicembre 2018, del provvedimento di affidamento in prova e dei comportamenti tenuti dal cittadino straniero, nonché tenuto conto che il T.A.R. e il Consiglio di Stato avevano rigettato la richiesta di conversione del permesso di soggiorno di cui era già titolare (per motivi familiari) in permesso per lavoro subordinato. La Corte di merito ha rilevato che non ricorreva il diritto all’unità familiare con riguardo al figlio e alla moglie, che si erano trasferiti in Australia da periodo anteriore alla presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, e peraltro la moglie aveva sporto denuncia nei confronti del marito, il quale abusava di droga e alcool, in ragione delle continue vessazioni e violenze subite. Rispetto all’unità familiare con i genitori conviventi, la Corte di merito, da un lato, ha rilevato che il supporto dato dall’appellante, avente una retribuzione documentata di € 600 mensili, ai genitori era invero limitato e, dall’altro, ha ritenuto dimostrata la sua pericolosità sociale attuale, risolvendosi la ponderazione tra gli elementi di rilevanza in senso sfavorevole al richiedente.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno e della Questura di Brescia.
3. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del 15 dicembre 2022 ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ.
4. I motivi di ricorso sono così rubricati: «I. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. e nello specifico art.5 D.Lgs. 286/1998; II. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. e nello specifico art.8 CEDU». Il ricorrente lamenta la violazione del principio della tutela all’unità familiare, che ad avviso del ricorrente nel caso di specie assume valore prevalente rispetto ai risalenti precedenti penali, essendo comprovati i suoi legami familiari in Italia con cittadini italiani, essendo irrilevante che i motivi addotti in sede giudiziale (con i genitori) fossero differenti da quelli allegati in sede amministrativa (con il figlio, emigrato in Australia con la madre dal 2018, prima della presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno). Lamenta altresì la violazione dell’art.8 CEDU, rientrando nella tutela della vita familiare anche i rapporti tra genitori e figli, per non avere la Corte di merito tenuto conto della giurisprudenza della Corte EDU.
5. In via pregiudiziale, va rilevato, in rito, che il ricorso è stato notificato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato in Brescia e non all’Avvocatura Generale dello Stato in Roma. Poiché il ricorso è inammissibile per le ragioni che si andranno ad illustrare, nel caso di specie deve darsi continuità all’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, secondo cui la declaratoria di inammissibilità del ricorso esonera la Suprema Corte dal disporre la rinnovazione della notificazione dello stesso nulla, poiché effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo che impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ., di evitare e impedire i comportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo (tra le tante Cass.6924/2020).
6. Ciò posto, i motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, per un verso non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata e per altro verso sollecitano impropriamente il riesame del merito.
Occorre ribadire che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr. tra le tante Cass. 18998/2021; Cass. 16700/2020).
Nella specie, il ricorrente svolge considerazioni generiche e astratte, lamentando vizi di violazione di legge (art.5 comma 5 TUI e art.8 CEDU) senza articolare una critica specifica alle argomentazioni in fatto e in diritto della sentenza impugnata.
La Corte di merito ha effettuato la ponderazione concreta tra i legami familiari e la pericolosità attuale, che ha valutato in base ai precedenti penali, come elementi di sostegno indiretto ossia quali indicatori della personalità (tra le tante cfr. Cass. 30342-2021), ma anche in base alle successive condotte del richiedente, e ciò con motivazione idonea (Cass. S.U. 8053/2014).
Sotto ulteriore profilo, le doglianze sollecitano impropriamente il riesame dei fatti, peraltro genericamente riferendosi il ricorrente al “nucleo familiare”, senza neppure compiutamente esplicitare il collegamento alla situazione particolare del caso concreto.
7. Nulla si deve disporre in ordine alle spese del presente giudizio, stante la mancata rituale instaurazione del contraddittorio nei termini precisati.
Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
