Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Terza – Ordinanza n. 21/2026 del 15/01/2026 – Illegittimità del diniego automatico delle misure di accoglienza per tardività della domanda – Prevalenza della Direttiva 2013/33/UE – Obbligo di riesame e collocazione immediata in struttura
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto si è pronunciato in sede cautelare in merito al ricorso proposto avverso il provvedimento della Prefettura di Rovigo che aveva disposto il diniego delle misure di accoglienza nei confronti di un richiedente protezione internazionale
La motivazione posta alla base dell’atto gravato risiedeva nella presunta tardività della domanda di protezione, presentata oltre il termine di novanta giorni stabilito dalla normativa interna di cui al d.lgs. n. 142/2015. Il Collegio, ritenendo sussistente il fumus boni iuris, ha evidenziato il potenziale obbligo di disapplicazione della norma interna per manifesto contrasto con la direttiva UE n. 33/2013. Nello specifico, la disciplina eurounitaria non consente di ricollegare automaticamente al ritardo nella presentazione dell’istanza la perdita totale delle misure assistenziali, ammettendo unicamente la facoltà per l’amministrazione di procedere a una loro riduzione, nel rispetto del superiore principio di proporzionalità. Il Giudice amministrativo ha inoltre rilevato profili di incertezza riguardo alla corretta individuazione del dies a quo per il computo della tempestività dell’istanza. In considerazione del pregiudizio allegato, il Tribunale ha disposto la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, ordinando alla Prefettura di procedere al riesame dell’istanza entro trenta giorni e di garantire l’immediata collocazione del ricorrente in un’idonea struttura d’accoglienza nelle more della definizione del giudizio di merito.
