Ministero dell’interno
Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere
Circolare n. 400/B/2023 del 1 giugno 2023
La Legge n. 50 del 5 maggio corrente, ha convertito con modifiche il D.L. del 10 marzo 2023 n. 20 introducendo, come di seguito meglio specificato, novità normative rispetto a quanto già previsto dal Testo Unico Immigrazione e in materia di protezione Internazionale.
PERMESSI DI SOGGIORNO
Rinnovo del permesso di soggiorno art. 5 TUI.
Il Decreto Legge n. 20/2023, convertito nella Legge n. 50/2023 ha modificato l’art. 5 del TUI, introducendo la possibilità di prorogare fino a 3 anni i rinnovi dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare ai sensi dell’art 29 TUI. Al riguardo si precisa che è stata implementata la piattaforma “Stranieri web” con la nuova funzionalità per i permessi sopra indicati e che, attualmente, salvo diverse determinazioni, il contributo richiesto è quello previsto nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno del 5 maggio 2017, pari a 50 euro.
Conversioni art. 6 TUI.
La norma in esame ha previsto inoltre l’abrogazione della conversione dei permessi di soggiorno rilasciati per le seguenti tipologie di permessi di soggiorno:
• protezione speciale ex art. 32 co. 3 Dlgs 25/2008;
• calamità di cui all’articolo 20 bis TUI;
• cure mediche di cui all’art. 19 comma 2 lettera d-bis.
Al riguardo si specifica che per le istanze di conversione presentate fino alla data del 4 maggio 2023, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Protezione speciale art. 19 comma 1.2. TUI.
La legge di conversione, oltre a confermare l’abrogazione dei periodi terzo e quarto al comma 1.1. dell’art. 19 TUI (dal 11/03/2023), ha anche previsto l’abrogazione della fattispecie del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all’art. 19 comma 1.2. (dal 05/05/2023), specificando al contempo che la richiesta di permesso per protezione speciale è da ricondurre sempre nell’alveo dell’art. 32 Dlgs. 25/2008.
Resta fermo quanto già previsto dal D.L. 20/2023 per le istanze presentate fino al 10 marzo 2023 o per le quali lo straniero abbia già ottenuto, alla stessa data, dalla Questura un appuntamento per la presentazione della richiesta, per le quali si applica la disciplina previgente.
I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi dell’art. 19 comma 1.2, in corso di validità, potranno essere rinnovati per una volta sola e per il periodo di 1 anno a decorrere dalla data di scadenza e potranno essere convertiti in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge.
In relazione a quanto sopra evidenziato, si rappresenta la necessità per gli Uffici Immigrazione di specificare nelle informative trasmesse alle Commissioni Territoriali se le istanze ex l’articolo 19 comma 1.2 TUI e le istanze di protezione internazionale, siano state presentate prima del 11 marzo 2023 (alle quali pertanto continua ad applicarsi la disciplina previgente 3° e 4° periodo art. 19 comma 1.1.).
Permesso cure mediche art. 19 comma 2 lettera d-bis TUI.
Il permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato ai sensi del comma 2 lettera d-bis può essere rilasciato agli stranieri che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine. Al tal fine codesti Uffici, nei casi dubbi, avranno cura di interessare le competenti Rappresentanze diplomatiche.
Come già evidenziato anche tale tipologia di permesso di soggiorno non è più convertibile.
Permesso di soggiorno per calamità art. 20 bis TUI.
La modifica ha altresì specificato che il permesso è rilasciato in presenza di contingente ed eccezionale calamità ed è rinnovabile per un periodo ulteriore di 6 mesi, qualora permangano le condizioni di eccezionale calamità.
Anche in questo caso il permesso di soggiorno non è più convertibile.
Misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro art. 22 TUI.
Il decreto legge 20/2023 in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro ha introdotto, all’art. 22 TUI, il nuovo comma 5.0.1, che dispone che il nulla osta è in ogni caso rilasciato, nel termine di 60 giorni, anche se non sono state acquisite dalla Questura le informazioni relative agli elementi ostativi. Inoltre, con l’introduzione del nuovo comma 5 quater, è stato precisato che al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi consegue la revoca del nulla osta, del visto, la risoluzione del contratto di soggiorno nonché la revoca del permesso di soggiorno.
Atteso quanto sopra, si richiama l’attenzione al rispetto dei termini di scadenza al fine di evitare di dover successivamente emettere provvedimenti di revoca del permesso di soggiorno con possibile conseguente contenzioso, che renderebbe ancora più gravosa l’attività d’ufficio considerato che, come previsto dal nuovo comma 6 bis dell’ art. 22 TUI, nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il nulla osta consente lo svolgimento dell’attività lavorativa nel territorio nazionale.
Corsi di istruzione e formazione professionale nei paesi di origine art. 23 TUI.
Il nuovo comma 2 bis dell’articolo 23 TUI prevede la revoca del nulla osta, del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno nonché la revoca del permesso di soggiorno in caso di sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all’art. 22 o 24 bis comma 4 TUI.
Si richiama quanto detto nel paragrafo precedente riguardo al rispetto del termine di 60 giorni, di cui all’art. 22 comma 5 TUI.
Permesso di soggiorno art. 32 TUI.
All’art. 32 TUI. è stato sostituito il comma 1 bis. Il nuovo dettato normativo prevede che il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 32 comma 1 per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo è consentito:
• per un periodo massimo di un anno
• previo accertamento dei requisiti previsti dalla normativa vigente
• al compimento della maggiore età
• previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri che dovrà essere acquisito, venendo meno il c.d. silenzio-assenso previsto nella previgente norma.
Beneficiari:
• minori stranieri non accompagnati affidati ai sensi della L.184/83 o sottoposti a tutela;
• minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato, che abbia le caratteristiche indicate nel medesimo comma.
Si rappresenta che, in relazione alle modifiche relative alla proroga dei permessi fino a tre anni, alle conversioni e rinnovi dei permessi di soggiorno ex art. 19 co.1.2. TUI. al rinnovo del permesso per calamità ex art. 20 bis TUI., sono in corso le modifiche di adeguamento alla nuova normativa del sistema Stranieri Web, la cui funzionalità sarà resa nota con apposito messaggio inserito nella sezione “news” della piattaforma.
Rifiuto del permesso di soggiorno art. 12 D.P.R. 394/1999.
Ulteriore novità introdotta dal c.d. “decreto Cutro” è l’abrogazione del comma 2 dell’art. 12 del D.P.R. 394/1999, che sopprime il meccanismo di intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni, previsto in occasione della notifica allo straniero del rifiuto/revoca del permesso di soggiorno, in quanto superato dalle norme unionali in materia di rimpatrio.
In tale prospettiva codesti Uffici, contestualmente alla notifica del rifiuto del permesso di soggiorno, contenente l’avviso di cui al comma 1 della norma citata, valuteranno l’adozione dell’espulsione di cui all’art. 13 del Testo Unico, previa verifica della sussistenza dei presupposti.
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Procedure accelerate e nuova procedura di frontiera ex art. 28-bis D.lgs. 25/2008.
La legge di conversione, oltre ad aver ampliato l’ambito delle procedure accelerate introducendo l’ulteriore fattispecie prevista dalla lettera b-bis, ha altresì disciplinato la nuova procedura accelerata in frontiera. La norma prevede che nei casi di domande presentate direttamente alla frontiera o nelle zone di transito da uno straniero proveniente da un Paese di origine sicura, oppure dallo straniero fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi controlli (art. 28 bis comma 2 lett. b e b-bis) il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale può essere svolto direttamente nelle zone di frontiera o di transito. Si richiama al riguardo l’attenzione affinché i dipendenti Uffici Immigrazione provvedano in tali casi senza ritardo alla registrazione della domanda di protezione internazionale, che dovrà essere decisa dalla Commissione territoriale competente 1 entro 7 giorni dalla ricezione della stessa 2.
In relazione alle procedure accelerate di cui all’art. 28 bis si invitano altresì codesti Uffici Immigrazione a provvedere, contestualmente alla registrazione della domanda di protezione internazionale, anche a fornire alla Commissione Territoriale gli elementi informativi circa la non sussistenza di una delle cause impeditive al rimpatrio di cui all’art. 19 comma 1-bis e 2 Dlgs. 286/1998.
Disposizioni in materia di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale (art. 32 Dlgs. 25/2008).
Con riferimento alle decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale, è prevista una nuova disciplina che unifica la decisione di non riconoscere la protezione internazionale e la decisione di rimpatrio.
L’art. 32 comma 4 Dlgs. 25/2008 prevede che la Commissione territoriale, qualora decida di non riconoscere la protezione internazionale o di non trasmettere gli atti al Questore per rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o un permesso di soggiorno per cure mediche, emetta un provvedimento di rigetto dell’istanza che contenga anche l’attestazione dell’obbligo di rimpatrio.
A tal fine, come previsto dal nuovo art. 27 comma 2-bis, la Commissione territoriale acquisisce dal Questore gli elementi informativi circa la non sussistenza di una delle cause impeditive al rimpatrio di cui all’art. 19 comma 1-bis e 2 Dlgs. 286/1998. Codesti Uffici, pertanto, provvederanno tempestivamente a inviare il relativo parere.
L’avvenuta notifica di detto provvedimento 3, una volta decorso inutilmente il termine di impugnazione o definito con rigetto l’eventuale procedimento giurisdizionale 4, consentirà al Questore di procedere direttamente all’esecuzione del rimpatrio ai sensi dell’art. 13 c. 4 e 5 Dlgs. 286/1998.
A tal fine i dipendenti Uffici Immigrazione avranno cura di monitorare costantemente tramite l’applicativo Vestanet le posizioni giuridiche dei richiedenti asilo residenti e/o accolti nei territori di rispettiva competenza.
Disposizioni in materia di istanze reiterate, istanze presentate al solo scopo di impedire o ritardare il rimpatrio e effetto sospensivo del ricorso.
La legge di conversione modifica la disciplina dell’art. 29 Dlgs. 25/2008 meglio specificando il concetto di “nuovi elementi” da addurre a fondamento della domanda. Gli Uffici Immigrazione saranno in ogni caso tenuti a registrare la domanda reiterata e a trasmetterla alla Commissione territoriale competente.
La nuova formulazione dell’art. 35 bis Dlgs. 25/2008 prevede che la presentazione del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale non sospende automaticamente gli effetti del provvedimento impugnato nei casi di cui all’art. 28 bis comma 2 lett. b), b-bis), c) ed e) 5. In tali casi la richiesta di sospensione dovrà essere espressamente richiesta nell’atto di ricorso e, qualora proposta, al fine di iniziare il procedimento di rimpatrio occorrerà attendere l’esito del procedimento cautelare previsto dall’art. 35 bis comma 4 del medesimo decreto legislativo.
La proposizione del ricorso o dell’istanza cautelare ai sensi del citato comma 4 non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento che respinge o dichiara inammissibile un’altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell’art. 29 bis Dlgs. 25/2008. In tali casi sarà pertanto possibile procedere al rimpatrio nonostante la presentazione del ricorso o dell’istanza cautelare.
Trattenimento del richiedente asilo ai sensi dell’art. 6 comma 2 d.lgs. nr. 142/2015.
La legge di conversione ha integralmente sostituito l’ipotesi di cui alla lettera d dell’art. 6, comma 2 del D.lgs 142/2015, in maniera tale da prevedere la possibilità di procedere al trattenimento del richiedente asilo nel caso in cui sia necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussista il rischio di fuga, così come declinato dall’art. 13 comma 4-bis, lettere a), c), d) ed e) del Dlgs. 286/1998. Si provvederà, pertanto, alla relativa modifica del modello di provvedimento disponibile nella piattaforma informatica SIA.
Trattenimento del richiedente asilo sottoposto alla procedura Dublino.
La legge di conversione introduce in nuovo articolo 6-ter al Dlgs. 142/2015 che prevede la possibilità di trattenere il richiedente asilo sottoposto alla procedura Dublino al quale sia stato notificato il provvedimento di trasferimento verso lo Stato Membro competente a decidere sulla domanda di protezione internazionale.
Il richiedente potrà essere trattenuto qualora sussista un notevole rischio di fuga, desunto dalla circostanza che lo stesso si sia sottratto a un primo tentativo di trasferimento, ovvero in presenza di almeno due delle seguenti circostanze:
• mancanza di un documento di viaggio;
• mancanza di un indirizzo affidabile;
• inadempimento dell’obbligo di presentarsi alle autorità competenti;
• mancanza di risorse finanziarie;
• ricorso sistematico a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità anche al solo fine di evitare l’adozione o l’esecuzione di un provvedimento di espulsione.
Il trattenimento è effettuato per il tempo strettamente necessario per l’esecuzione del trasferimento e, comunque, non può superare un periodo complessivo di sei settimane che il giudice, su richiesta del Questore e in presenza di gravi difficoltà relative all’esecuzione del trasferimento, può prorogare per ulteriori 30 giorni, fino a un termine massimo di ulteriori sei settimane. Anche prima di tale termine, il Questore esegue il trasferimento dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Si applica in quanto compatibile la procedura di convalida del trattenimento di cui all’articolo 6, comma 5, del Dlgs. 142/2015. Il relativo modulo per la redazione del provvedimento in parola verrà reso a breve disponibile nella piattaforma informatica SIA. La richiesta di assegnazione di posto presso un CPR seguirà la procedura ordinaria tramite il modulo Gestionale della piattaforma informatica SIA.
Svolgimento delle udienze di convalida dell’accompagnamento in frontiera e del trattenimento in CPR in modalità “da remoto”.
L’art. 7 quater della Legge di conversione n. 50/2023 estende la modalità di convalida da remoto dei provvedimenti di allontanamento con accompagnamento immediato in frontiera e dei provvedimenti di trattenimento nei C.P.R. anche alle ipotesi previste dal Dlgs. n. 286/1998 (udienze di cornpetènza del Giudice di Pace), introducendo all’art. 13 del TUI dopo il comma 5-bis il comma 5-bis.l e all’art. 14 TUI dopo il comma 4 il comma 4-bis. In entrambe le ipotesi è previsto che la partecipazione del destinatario del provvedimento all’udienza di convalida avvenga, ove possibile, a distanza, mediante collegamento audiovisivo tra l’aula d’udienza e il centro in cui è trattenuto (luoghi idonei o C.P.R.). La partecipazione avviene in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell’art. 6 comma 5 del Dlgs. n. 142/2015, ossia si applica lo stesso decreto direttoriale adottato per le convalide del trattenimento dei richiedenti protezione internazionale e dell’accompagnamento in frontiera dei comunitari allontanati che sono di competenza del Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea.
Verranno di conseguenza posti in essere i necessari aggiornamenti in ambito del modulo Gestionale della piattaforma informatica SIA.
Estensione della durata massima del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per il rimpatrio.
L’art. 10-bis del Decreto Legge n. 20/2023, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 50/2023, modifica l’art. 14 comma 5 del T.U.I. intervenendo sui termini massimi di trattenimento nei C.P.R. per i cittadini di Paesi terzi con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri. Nello specifico viene aumentata da 30 a 45 giorni la proroga prevista al quinto periodo dell’articolo citato, con un conseguente aumento dei termini massimi di trattenimento per questa categoria di trattenuti, che passano da 120 a 135 giorni, ossia 30+30+30+45. Viene, inoltre,aumentata da 30 a 45 giorni la proroga prevista dal sesto periodo dello stesso articolo (si tratta del trattenimento degli ex detenuti per un periodo pari a 90 giorni). In quest’ultimo caso i termini massimi di trattenimento per gli ex detenuti cittadini di Paesi terzi con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri passano da 75 a 90 giorni, ossia 30+45+15. Verranno di conseguenza posti in essere i necessari aggiornamenti nel modulo Gestionale della piattaforma: informatica SIA.
Trattenimento del richiedente asilo durante lo svolgimento della procedura di frontiera di cui all’art. 28-bis d.lgs. 25/2008.
La legge di conversione prevede infine il trattenimento del richiedente asilo sottoposto alla procedura di frontiera di cui all’art. 28 bis c.2 lett. b) e b-bis)6.
Considerato che la disciplina del trattenimento in parola non è al momento implementabile, in quanto il disposto del nuovo art. 6-bis d.lgs. 142/20157, che prevede che l’ammontare e la modalità della prestazione della garanzia finanziaria di cui al comma 2, prevista quale alternativa all’esibizione del passaporto o altro documento equipollente, debbano essere individuate con decreto del Ministro dell’Interno, si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni non appena detto decreto sarà emanato.
IL DIRETTORE CENTRALE REGGENTE
Galzerano
————
Note:
1) Rimangono invariate le norme che disciplinano l’individuazione delle zone di frontiera e transito per l’applicazione delle procedure previste dall’art. 28 bis d.lgs. 25/2008 (vedi D.M. 5 agosto 2019).
2) È prevista anche una nuova disciplina del trattenimento nei casi di cui all’art. 28 bis c. 2 letto b) e b-bis) per la quale si rimanda all’ultimo paragrafo della presente circolare.
3) Il procedimento di notifica del provvedimento rimane invariato e, pertanto, continua ad applicarsi la disciplina di cui all’art. 11 d.lgs. 25/2008.
4) Il provvedimento recante l’attestazione dell’obbligo di rimpatrio è impugnabile si sensi dell’art. 35 c. l d.1gs. 25/2008.
5) b): domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli;
b-bis) domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell’art. 2-bis;
c) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell’articolo 2-bis, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b-bis);
e) richiedente che presenti la domanda, dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.
6) b): domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli;
b-bis): domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell’art. 2-bis.
7) “Fuori dei casi di cui all’articolo 6, commi 2 e 3-bis, del presente decreto e nel rispetto dei criteri definiti all’articolo 14, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il richiedente può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all’articolo 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e fino alla decisione dell ’istanza di sospensione di cui all’articolo 35-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 25 del 2008, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.
2. Il trattenimento di cui al comma l può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell ’economia e delle finanze, sono individuati l’importo e le modalità di prestazione della predetta garanzia finanziaria.
3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera ai sensi dell’articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di quattro settimane.
4. Nei casi di cui al comma l, il richiedente è trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui all’articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, nei centri di cui all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, situati in prossimità della frontiera o della zona di transito, per il tempo strettamente necessario all’accertamento del diritto ad entrare nel territorio dello Stato. Si applica in quanto compatibile l’articolo 6, comma 5.“